La mancanza di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. delle parti private diverse dall’imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., ma comporta l’inammissibilità dell’impugnazione 


 RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto depositato il 14 luglio 2010 il Tribunale di Napoli applicò a **** **** la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di tre anni, con imposizione di cauzione di euro 10.000.
Con tale decreto fu disposta la confisca dell'immobile, con annessi terreni, siti in Boscotrecase, via Cardinal Prisco n. 60, beni formalmente intestati alla moglie del proposto, **** ****.
2. Contro il predetto provvedimento propose appello **** ****.
Nel corso del giudizio di appello, in data 11 dicembre 2012, la Corte di merito, dopo le conclusioni delle parti, ordinò l'emissione di un nuovo decreto di comparizione per l'udienza del 5 febbraio 2013, del quale fu disposta la notifica a **** ****, al difensore di questo, Avv. ****, e a **** ****.
La Corte di merito osservò «che il terzo interessato **** ****, che è stata parte nel giudizio di primo grado, e nei cui confronti deve ritenersi estesa l'impugnazione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., non ha ricevuto la notifica del decreto di citazione dell'odierna udienza camerale e, pertanto, il presente procedimento deve essere rimesso sul ruolo, per provvedere alla predetta notifica».
Alla udienza del 5 febbraio 2013 erano presenti **** **** e **** ****, la quale nominò, in quella sede, suo difensore l'avv. **** (già difensore del ****), presente, il quale depositò memoria con documenti nell'interesse di entrambi i suoi assistiti e chiese escutersi la ****; per l'adempimento del quale incombente la Corte di appello rinviò alla udienza del 30 aprile 2013.
Il Procuratore generale e l'avv. ****, quest'ultimo nell'interesse di **** e della terza interessata ****, formularono le rispettive conclusioni e la Corte di appello si riservò di decidere.
Con decreto in data 30 aprile 2013 la Corte di appello di Napoli confermò la pronunzia di primo grado.
3. Contro la decisione hanno presentato ricorso con unico atto **** **** e **** **** tramite l'avv. ****, qualificatosi "difensore e procuratore" di entrambi i ricorrenti (p. 1 ricorso), deducendo due distinti motivi.
3.1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione della legge processuale in relazione agli artt. 24 Cost. e 179 cod. proc. pen. per omesso avviso a **** **** dell'udienza innanzi al Tribunale. La nullità non sarebbe sanata dalla successiva convocazione nel giudizio di appello; in presenza di tale nullità la Corte territoriale non avrebbe potuto confermare la confisca dei beni intestati alla ****.
3.2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge per mancanza dei presupposti dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale poiché i cespiti immobiliari oggetto di sequestro furono acquistati nel giugno 1998 quando **** era percettore di reddito lavorativo dichiarato per lire 40.000.000 e non era socialmente pericoloso, essendo il relativo accertamento intervenuto dopo dodici anni.
4. Con memoria del 27 maggio 2014 il difensore di **** e di ****, preso atto che, nella requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte aveva chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dal terzo intestatario dei beni **** per il mancato conferimento della procura speciale all'avvocato firmatario del ricorso, ha chiesto l'applicazione della nuova formulazione dell'art. 182 cod. proc. civ. con l'indicazione di un termine entro il quale regolarizzare la posizione mediante conferimento di procura speciale.
5. La Seconda Sezione penale, cui i ricorsi erano stati assegnati, con ordinanza del 6 giugno 2014, depositata il 25 giugno 2014, rilevata l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sull'applicabilità o meno, nell'ambito di procedimento di prevenzione, della concessione di un termine al terzo interessato per il rilascio di procura speciale al difensore, rimetteva I ricorsi alle Sezioni Unite.
6. Il Primo Presidente, con decreto del 7 luglio 2014, ha assegnato i ricorsi alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione la odierna camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il contrasto giurisprudenziale, in ragione del quale è stata disposta la rimessione alle Sezioni Unite dei ricorsi oggetto del presente procedimento, (questione che afferisce alla posizione della ricorrente ****) è relativa al se, in un procedimento di prevenzione patrimoniale ai sensi della legge n. 575 del 1965, "nel caso di impugnazione proposta in mancanza di procura speciale dai difensore del terzo interessato contro un provvedimento di confisca, il giudice debba assegnare alla parte un termine perentorio per sanare // difetto di rappresentanza o, Invece, dichiarare immediatamente l'inammissibilità».
2. In via preliminare, va ricordato che non è applicabile il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della I. 13 agosto 2010, n. 136), posto che l'art. 117 (Disciplina transitoria) di tale decreto prevede che «Le disposizioni contenute nel Libro I non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, continuano ad applicarsi le norme previgenti».
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata aveva formulato la proposta in data 17 dicembre 2009, dunque in epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo citato (verificatasi il 13 ottobre 2011, salve le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, la cui entrata in vigore è fissata dopo ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo regolamento o, se più di uno, dell'ultimo dei regolamenti, secondo quanto disposto dall'art. 119 del medesimo d.lgs.).
3. Prima di affrontare la questione relativa alla dedotta mancanza di procura speciale in capo al difensore della terza interessata **** **** ed alla possibilità di concedere un termine per sanare il difetto di rappresentanza, è necessario verificare la possibilità per la stessa **** di proporre ricorso per cassazione, posto che la stessa non era appellante contro il decreto di primo grado.
3.1. A prescindere, per il momento, dalla questione sottoposta alle Sezioni Unite (in relazione alla quale consegue una valutazione di ammissibilità o inammissibilità del ricorso di ****), è utile richiamare le doglianze svolte in tale ricorso.
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso nell'interesse di ****, si assume che il provvedimento impugnato sarebbe incorso in un vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., «in relazione all'art. 179 cod. proc. pen. ed all'art. 24 della Costituzione».
Nel primo motivo di doglianza, in specie, la ricorrente **** premette che «**** **** veniva, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, chiamato in giudizio dal Tribunale di Napoli perché ne richiedeva la sottoposizione a misura di prevenzione sia personale che patrimoniale, quest'ultima per la confisca dei beni a lui intestati o a lui riconducibili anche per fittizia intestazione a terzi. Per questo motivo, si indicava, nella richiesta di sottoposizione a misura di prevenzione, anche la moglie del Sig. **** ****, **** ****, quale terza intestataria e titolare del bene costituito dall'immobile insistente nel Comune di residenza della famiglia ****, Boscotrecase (IMA), alla Via Cardinal Prisco, nr. 60».
Assume quindi la ricorrente **** che «il Tribunale di Napoli, Misure di Prevenzione, sebbene ne disponesse la citazione per far partecipare la **** al procedimento suddetto, al fine di permetterle di potersi difendere nell'ambito della procedura de quo, non verificava la irregolare costituzione delle parti processuali per l'omessa notifica dell'avviso alla ****, privandola dunque del diritto di difesa della stessa e, soprattutto, non permettendole di potersi difendere con prove e testi sulla circostanza relativa al come la stessa (****) avesse acquistato l'immobile nel Comune di Boscotrecase nel giugno 1998. Pertanto, l'intera procedura innanzi al Tribunale di Napoli, Misure di Prevenzione, e il successivo appello innanzi alla Corte d'Appello di Napoli 8a sez. penale Misure di prevenzione sono viziate da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., rilevabile in ogni grado e stato del procedimento, quindi l'impugnato decreto va annullato, con rinvio degli atti al Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione».
Cita Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 secondo la quale «in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato», ipotizzandosi il «parallelismo della norma processuale ordinaria con quella attinente al giudizio di prevenzione».
Ad avviso della ricorrente ****, «il Giudice di prime cure, pur avendo disposto la citazione della **** innanzi a sé, non ebbe mai ad effettuarla, privandola, di fatto, del diritto di difendersi in quel grado di giudizio e, ciò nonostante, emettendo anche nei suoi confronti il provvedimento ablativo. La lamentata nullità è stata percepita anche dalla Corte territoriale che ha inteso sanare la mancata citazione della stessa **** innanzi al Tribunale, ascoltandola in grado d'appello. Di qui la facoltà della **** di ricorrere innanzi [alla Corte di Cassazione]».
Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che andrebbe dichiarata la nullità del decreto n. 97/2013 (di citazione in appello) perché lo stesso non avrebbe dovuto neanche essere emesso, in quanto era stato lamentato, nella memoria difensiva prodotta, l'omesso avviso alla **** per il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli; sicché, la Corte di appello di Napoli avrebbe dovuto dichiarare la nullità del decreto appellato e rimettere gli atti al Tribunale di Napoli, mentre la Corte di appello di Napoli aveva constatato l'omissione dell'avviso ed aveva per ciò disposto la citazione della ****.
Ne seguirebbe, oltre alla nullità del decreto di primo grado, anche la nullità assoluta del decreto di secondo grado.
3.2. Sempre al soli fini di valutare l'astratta possibilità di **** di proporre ricorso per cassazione, si deve ricordare che, come sottolineato nella requisitoria del Procuratore generale, con riguardo al procedimento di prevenzione patrimoniale, quale disciplinato dalla legge n. 575 del 1965, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche sotto la vigenza del precedente codice di procedura penale, era nel senso che le disposizioni che prevedono l'estensione delle indagini patrimoniali, del sequestro e della confisca a soggetti diversi dall'indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose non violano il diritto di difesa di tali soggetti, potendo essi intervenire nel procedimento di prevenzione per esporre le loro deduzioni e far valere i loro diritti: tale possibilità di intervento è sufficiente ad assicurare la tutela del diritto di difesa poiché è riservata alla legge la disciplina della difesa in relazione alle peculiarità del procedimento (Sez. 1, n. 2924 del 17/11/1989, Nuvoletta). Ciò in quanto, in tema di lotta alla delinquenza mafiosa, poiché il procedimento di prevenzione segue le forme, in quanto compatibili, del processo di sicurezza previsto dal codice di procedura penale, che si svolge con riferimento, quali soggetti, al giudice, al p.m. ed alla persona destinataria della misura di sicurezza, l'intervento di un terzo nel processo non si pone sullo stesso piano dell'intervento del proposto alla misura, sicché l'omessa citazione del terzo non può comportare la nullità del procedimento. Infatti, l'art. 2 ter, comma quinto, legge 31 maggio 1965, n. 575, che disciplina per l'appunto l'intervento del terzo, dispone che questi, al limite, potrà essere chiamato nel corso del procedimento già instaurato, senza la sua citazione, fermo restando il suo diritto di svolgere in camera di consiglio, anche con l'assistenza del difensore, le sue difese nel termine stabilito dal tribunale. (Sez. 1, n. 3540 del 29/10/1986, Nava, Rv. 174441)
Dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988 è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che il procedimento di prevenzione ha istituzionalmente i suoi necessari referenti nel pubblico ministero e nel proposto, sicché l'omessa citazione del terzo, al quale sono intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, sia che si tratti di una mancata partecipazione sin dall’inizio del procedimento o di una mancata partecipazione solo ad alcune fasi del medesimo, non ne comporta la nullità e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma restando la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese mediante incidente di esecuzione (Sez. 2, n. 40880 del 17/10/2002, Ferdico, Rv. 223021; fattispecie nella quale il terzo era stato chiamato a partecipare al procedimento fino al momento in cui la corte di appello aveva revocato il sequestro dell'immobile e non nelle fasi successive che avevano comportato, a seguito del ricorso del P.g., la confisca del bene).
Atteso che la mancata citazione del terzo non comporta la nullità del procedimento ma un'irregolarità che non inficia il procedimento medesimo e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ferma resta la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese - quale terzo assoggettato, di riflesso, all'esecuzione della misura disposta nei confronti del proposto - con incidente di esecuzione e, all'occorrenza, con ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice che delibera sull'incidente medesimo (Sez. 5, n. 2357 del 14/04/2000, Spierto, Rv. 216542; Sez. 6, n. 803 del 02/03/1999, Morabito, Rv. 214780; Sez. 6, n. 950 del 22/03/1999, Morabito, Rv. 214506; Sez. 5, n. 3094 del 19/05/1998, Cassani, Rv. 211700; Sez. 1, n. 5525 del 02/10/1997, Nocera, Rv. 209130; Sez. 1, n. 2531 del 16/04/1996, Biron, Rv. 204908).
Pertanto nel procedimento di prevenzione per l'applicazione di misure reali, l'omessa citazione del terzo non determina la nullità del procedimento, ma una semplice irregolarità che non inficia il procedimento medesimo, e quindi l'applicazione della misura, ferma restando la facoltà dell'extraneus di esplicare successivamente le sue difese, provocando un incidente di esecuzione (Sez. 1, n. 28032 del 22/06/2007, Scala, Rv. 236930; fattispecie in tema di sequestro di beni intestati a terzi, prossimi congiunti di persona assoggettata alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza).
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo, che rivendichi la legittima titolarità del bene confiscato chiedendone la restituzione, può proporre incidente di esecuzione solo se non ha partecipato al procedimento di applicazione della misura patrimoniale, nel quale può svolgere (sia che venga chiamato dal Tribunale con decreto motivato ovvero decida di intervenire nel procedimento) le deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca; ne deriva che qualora il terzo, formalmente intestatario del bene, partecipi al giudizio di cognizione e non osservi l'onere di allegazione di cui all'art. 2-ter, comma quinto, della legge n. 575 del 1965, il ricorso all'incidente di esecuzione non è consentito, in quanto servirebbe a porre in discussione il titolo non contestato dal soggetto posto in condizione di rivendicare il suo diritto sul bene e a riproporre in sede di esecuzione questioni già scrutinate dal giudice della prevenzione e che il ricorrente ben avrebbe potuto allegare al suo atto di intervento (Sez. 6, n. 37025 del 18/09/2002, Diana, Rv. 222664).
In senso analogo si erano espresse: Sez. 1, n. 16806 del 21/04/2010, Monachino, Rv. 247072 (ove è detto che, in tema di misure di prevenzione patrimoniale, il terzo interessato, al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto e che non abbia potuto esplicare le sue difese nel procedimento di prevenzione in conseguenza dell'omessa citazione, ha facoltà di promuovere incidente di esecuzione chiedendo la revoca della confisca); Sez. 1, n. 19465 del 05/05/2008, Nocera, Rv. 240292 (ove si specifica che la legittimazione a proporre istanza di revoca del provvedimento di confisca disposto ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, legge 31 maggio 1965, n. 575, spetta solo a chi abbia partecipato al procedimento di prevenzione, mentre colui che non vi ha preso parte può far valere l'inefficacia della confisca nei suoi confronti soltanto mediante incidente d'esecuzione, sicché ne consegue che l'istanza di dissequestro avanzata dal terzo estraneo al procedimento di prevenzione rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione); Sez. 1, n. 14928 del 21/02/2008, Marchitelli, Rv. 240164 (ove è detto che il terzo che rivendichi la legittima proprietà del bene confiscato o altro diritto reale sullo stesso e ne chieda la restituzione, qualora non abbia partecipato al procedimento nel quale è stata applicata la misura, può proporre incidente di esecuzione, nell'ambito del quale può svolgere le deduzioni e chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della decisione).
Ne consegue che i terzi non citati, possono intervenire in appello anche se non hanno partecipato al giudizio di primo grado, ma in tal caso non potranno proporre incidente di esecuzione.
Pertanto, il terzo non citato nel giudizio di primo grado e che non ha partecipato a questo, qualora venga a conoscenza del procedimento, deve decidere se esercitare i propri diritti nel giudizio d'appello, intervenendo, ovvero attendere che la decisione sia definitiva per poi proporre l'incidente di esecuzione, che può essere attivato, com'è nella natura dell'istituto, solo nei confronti di un titolo esecutivo definitivo.
3.3. Nel caso in esame, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso, nel giudizio di primo grado non vi è stata alcuna omessa citazione della terza interessata **** ****, posto che il Tribunale ha disposto che venisse dato avviso dell'udienza del 27 aprile 2010 ai terzi intestatari (cfr. ff. 27-31 del fascicolo di primo grado); e tale avviso è stato dato a ****, mediante notifica, a mani della stessa, del decreto di citazione con i suoi allegati (cfr. f. 85 retro).
La terza interessata **** **** avrebbe potuto intervenire nel procedimento di prevenzione, in primo grado, per esporre le sue deduzioni e far valere i suoi diritti, in camera di consiglio, anche con l'assistenza del difensore, nel termine stabilito dal Tribunale: ed averle riconosciuto tale possibilità di intervento, una volta dato alla stessa **** l'avviso suddetto, è sufficiente a far ritenere assicurata la tutela del diritto di difesa, quanto al primo grado del procedimento in esame.
**** non ha ritenuto di nominare un difensore e di partecipare all'udienza del 27 aprile 2010 dinanzi al Tribunale (cfr. f. 86); né di partecipare a quelle successive - sempre fissate dal Tribunale in udienza e per le quali, dunque, la **** doveva ritenersi ritualmente avvisata - del 25 maggio 2010 (cfr. f. 200), del 15 giugno 2010 (cfr. f. 257), del 23 giugno 2010 (cfr. f. 259), nella quale il Tribunale si riservava la decisione, che veniva, quindi, depositata il 14 luglio 2010.
Dunque è manifestamente infondato quanto dedotto, in sede di ricorso per cassazione, da **** quanto al non avere il Tribunale «verificato la irregolare costituzione delle parti processuali per l'omessa notifica dell'avviso alla ****», e che «il Giudice di prime cure, pur avendo disposto la citazione della **** innanzi a sé, non avrebbe mai provveduto ad effettuarla, privandola, di fatto, del diritto di difendersi in quel grado di giudizio e, ciò nonostante, emettendo anche nei suoi confronti il provvedimento ablativo».
3.4. La decisione di primo grado fu notificata al proposto **** in data 28 luglio 2010, presso la Casa circondariale di Napoli, ove il medesimo era detenuto (cfr. f. 329); mentre avviso di deposito di tale decreto fu notificato al difensore dello stesso ****, avv. **** ****, il 22 luglio 2010 (cfr. ff. 330 e 330 retro).
A seguito di appello sottoscritto dal difensore di **** nell'interesse esclusivo di questi, pervenuto nella Cancelleria del Tribunale in data 22 settembre 2010 (cfr. f. 331 del fascicolo del primo grado), il Presidente della Corte di appello di Napoli, in data 11 gennaio 2011, fissò per il giorno 29 marzo 2011 l'udienza per la trattazione in camera di consiglio del gravame.
Il decreto di comparizione fu notificato a **** il 12 gennaio 2011 ed al difensore di questo, avv. ****, il 14 gennaio 2011.
All'udienza del 29 marzo 2011 il procedimento fu rinviato all'udienza del 27 settembre 2011; da tale udienza a quella del 7 febbraio 2012 e da questa a quella del 7 giugno 2012; infine, il procedimento fu rinviato all'udienza dell'11 dicembre 2012, allorché il Procuratore generale ed il difensore di ****, avv. **** - subentrato, per effetto di nomina conferitagli in data 22 novembre
2012, all'avv. ****, rinunciante al mandato - formularono le rispettive conclusioni, una volta depositata dall'avv. **** una memoria con allegati, e la Corte di appello si riservò di deliberare.
In data 11 dicembre 2012 la Corte di merito sciolse la riserva assunta emettendo un provvedimento interlocutorio, con il quale ordinava l'emissione di un nuovo decreto di comparizione per l'udienza del 5 febbraio 2013, del quale dispose la notifica a ****, al difensore avv. ****, ed a **** (che tale decreto ricevette il 2 gennaio 2013).
In tale provvedimento la Corte di merito osservò «che il terzo interessato **** ****, che è stata parte nel giudizio di primo grado, e nei cui confronti deve ritenersi estesa l'impugnazione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., non ha ricevuto la notifica del decreto di citazione dell'odierna udienza camerale e, pertanto, il presente procedimento deve essere rimesso sul ruolo, per provvedere alla predetta notifica».
Alla detta udienza del 5 febbraio 2013 erano presenti **** e ****; quest'ultima nominò, in quella sede, suo difensore il presente avv. **** - già difensore di **** - il quale depositò memoria con documenti nell'interesse di entrambi i suoi assistiti e chiese escutersi la terza interessata ****; per l'adempimento del quale incombente la Corte di appello rinviò all'udienza del 30 aprile 2013.
A tale udienza furono escussi **** **** e, su richiesta dell'avv. ****, **** ****.
Il Procuratore generale della Repubblica e l'avv. ****, nell'interesse di **** e della terza interessata **** formularono, nuovamente, le rispettive conclusioni e la Corte di appello si riservò di decidere.
Avverso la decisione assunta dalla stessa Corte di appello in data 30 aprile
2013, l'avv. **** depositò ricorso per cassazione, qualificandosi "difensore e procuratore" di **** e di ****.
3.5. Pur non potendosi condividere la motivazione posta a base della decisione interlocutoria dell’11 dicembre 2012, con la quale la Corte d'appello assumeva che la terza interessata **** - che aveva avuto rituale avviso per il giudizio di primo grado, dal quale aveva preferito restare assente - doveva ritenersi beneficiaria dell'effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. dell'appello proposto dal **** (situazione questa non ipotizzabile nella specie per difetto dei presupposti di operatività della richiamata norma), deve rilevarsi che comunque correttamente il Giudice distrettuale, preso atto della omessa notifica alla **** del decreto di fissazione dell'udienza camerale, dispose l'intervento della predetta nel procedimento di secondo grado, fissando altra udienza e notificandole il relativo invito a comparire.
3.6. Anche a tener conto, nel caso in esame, dell'omessa notifica alla terza interessata **** del decreto conclusivo del procedimento in primo grado e dell'omessa, iniziale citazione della medesima terza per il giudizio di appello, rimane fermo che, alla stregua dei principi richiamati, nessuna nullità connota il procedimento, posto che l'omessa citazione del terzo, al quale sono intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto, sia che si tratti di una mancata partecipazione sin dall'inizio del procedimento o di una mancata partecipazione solo ad alcune fasi del medesimo, non ne comporta la nullità e non invalida l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, in quanto rimane ferma la facoltà dell'estraneo di esplicare le sue difese mediante incidente di esecuzione.
Tuttavia la Corte di merito ha ritenuto di procedere alla citazione della terza interessata ****, così integrando non tanto la presa d'atto di un effetto estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. quanto un intervento del terzo iussu iudicis.
Ne consegue che, in secondo grado, la terza interessata **** (che bene avrebbe potuto ivi dispiegare un intervento volontario, una volta acquisita, comunque, conoscenza della pendenza del giudizio di secondo grado, anziché, intervenire iussu iudicis), è comunque intervenuta ed ha esposto le sue deduzioni e fatto valere i suoi diritti, in camera di consiglio, anche con l'assistenza del difensore, nel termine stabilito dalla stessa Corte di merito, depositando memoria accompagnata da documentazione, rendendo dichiarazioni e, infine, domandando, ed ottenendo, anche l'acquisizione, da parte della Corte di appello, di ulteriore prova, così ponendo in essere tutte le forme di esercizio del suo diritto di difesa che avrebbe potuto attuare ove avesse interposto appello avverso la decisione di primo grado. Quindi la pronuncia fa stato anche nei suoi confronti
Si deve perciò ritenere assicurata la tutela del diritto di difesa di **** ****, anche quanto al secondo grado di giudizio del procedimento in esame, che peraltro, ove ciò non fosse avvenuto, divenuta definitiva la misura patrimoniale, avrebbe potuto proporre incidente di esecuzione ed eventualmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice che avesse deliberato sull'incidente medesimo (Sez. 6, n. 26413 del 14/02/2012, Di Salvo, n.m., ove è ripetuto, in motivazione e con riguardo a fattispecie analoga alla presente, che «l'omessa citazione della predetta, come terza interessata, nel giudizio di primo grado, non comporta la nullità, ma soltanto un'irregolarità del procedimento, senza incidenza sul provvedimento adottato; né legittima la medesima ad intervenire nel giudizio di appello, in forza anche della facoltà, quale extraneus, di esplicitare le sue difese mediante opposizione innanzi lo stesso giudice che ha deliberato la misura patrimoniale nelle forme dell'incidente di esecuzione. [...] Il terzo interessato, al quale siano intestati i beni ritenuti nella disponibilità del proposto e che non abbia potuto esplicare le sue difese nel procedimento di prevenzione in conseguenza dell'omessa citazione, ha facoltà di promuovere incidente di esecuzione chiedendo la revoca della confisca»).
3.7. Peraltro, la terza interessata ****, poiché ha potuto esplicare le sue difese nel procedimento di prevenzione in conseguenza della sopravvenuta citazione per il giudizio di appello (e dopo la sua volontaria assenza nel procedimento di primo grado), non aveva più facoltà di promuovere incidente di esecuzione chiedendo la revoca della confisca; ne consegue che solo con il ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello la stessa **** poteva formulare le sue doglianze, così venendole compiutamente garantito il suo diritto di difesa
Pertanto la terza interessata **** poteva proporre, nel caso in esame, ricorso per cassazione, a prescindere dalla fondatezza o meno delle doglianze svolte.
4. Prima di esaminare la questione controversa in relazione alla quale i ricorsi sono stati rimessi alle Sezioni Unite, è necessario verificare la portata della procura speciale e se la stessa sia stata o meno rilasciata dalla terza interessata **** **** al suo difensore.
4.1. Va premesso che agli atti risulta la nomina quale "difensore di fiducia" dell’avv. **** **** da parte della terza interessata nel procedimento di prevenzione, **** ****, presente personalmente davanti alla Corte di appello di Napoli, Vili sez. penale, come da verbale di udienza del 5 febbraio 2013; nel successivo verbale del 30 aprile 2013, si dà atto della presenza del difensore "per tutti" ovvero per i presenti **** e ****.
Al ricorso per cassazione presentato dalla difesa della ricorrente **** non risulta allegata specifica nomina o procura speciale per la sua presentazione, e - a fronte della richiesta, con requisitoria scritta, del Procuratore generale presso questa Corte, di inammissibilità del ricorso per l'assenza della procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. - lo stesso difensore ha allegato alla memoria integrativa 4 giugno 2014 "atto di nomina e procura speciale" in data 28 maggio 2014, dunque successiva alla presentazione del ricorso stesso.
4.2. La procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen. differisce sia dalla mera nomina di difensore di cui all'art. 96 cod. proc. pen. che dalla procura speciale di cui all'art. 122 cod. proc. pen., necessaria per determinati atti.
La procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen. non si differenzia per funzione, contenuto e tantomeno per formule sacramentali dalla nomina ex art. 96 cod. proc. pen. del difensore dell'imputato, con conseguente necessità di interpretare il contenuto dell'atto alla luce della chiara manifestazione di volontà del terzo interessato.
In questo senso si è espressa Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Galluzzi, Rv. 258417, affermando che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali (in motivazione, la Corte ha evidenziato che la procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata). Nello stesso senso, Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, dep. 2014, Scino, Rv. 258332).
Infatti non si tratta di conferimento di procura in relazione a singoli atti del procedimento ma di procura "speciale alle liti", limitata al dato procedimento di interesse, quando, per contro, la disposizione che specificatamente disciplina la "procura speciale per determinati atti" è quella, ben diversa, di cui all'art. 122 cod. proc. pen.
L'art. 100 cod. proc. pen. rispecchia l'art. 83 cod. proc. civ., come risulta dalla sostanziale identità del testo delle due norme che, in più punti, coincidono integralmente (dalle modalità di conferimento, al perdurare del mandato ed ai poteri conferiti al difensore: commi 2 e 3 dell'art. 100 cod. proc. pen., da leggere in raffronto ai commi terzo e quarto dell'art. 83 cod. proc. civ. nonché al tenore dell'art. 84 stesso codice).
La procura in questione riguarda il procedimento e non singoli atti come si desume dal testo dell'art. 100 citato: dal comma 3, il quale prevede che la procura speciale «si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa», affermazione che non avrebbe senso se riferita ad una procura per singoli specifici atti e che per contro, proprio prevedendo che la procura possa essere espressamente ampliata agli altri gradi del giudizio, dimostra che si tratta di una procura che vale per il procedimento e non per singoli atti; dal comma 2, che prevede che la «procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile»; dal comma 4, che chiarisce che il difensore può compiere tutti gli atti del procedimento salvo quelli "espressamente riservati" alla parte e non può compiere atti di disposizione del diritto controverso se difetta la specifica attribuzione di potere; va da sé che anche quest'ultima disposizione ha senso nel caso in cui il difensore abbia procura per il procedimento e non per i singoli atti.
La procura speciale per determinati atti disciplinata dall'art. 122 cod. proc. pen., riguarda invece gli atti espressamente riservati alla parte di cui all’art. 100, comma 4, cod. proc. pen.
Tuttavia la procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen. non va confusa con la mera nomina di un difensore, come avviene per l'imputato, sicché il difensore di parte diversa dall'imputato o indagato che presenti istanza di riesame al tribunale contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal g.i.p. deve essere munito di procura speciale conferita dal soggetto nell'interesse del quale egli agisce. (Sez. 2, n. 41243 del 21/11/2006, Tanda, Rv. 235403. Nella specie la Corte ha rilevato che la nomina del difensore, consistendo in una mera "nomina di difensore di fiducia" non presentava i caratteri minimi della procura speciale, non essendo in essa specificati i caratteri dell'attività processuale da compiere).
4.3. Benché non siano necessarie formule sacramentali nella redazione della procura speciale e sia consentito interpretare l'atto, nel caso In esame che quella avvenuta da parte di **** **** innanzi alla Corte d'appello fosse una semplice nomina di difensore e non il rilascio di una procura speciale è stato pacificamente ritenuto anche dalla difesa, che, infatti, non ha mai invocato tale tesi, ma ha presentato una procura speciale rilasciata successivamente ed ha invocato un termine per sanare il difetto di rappresentanza.
5. Occorre allora affrontare la questione oggetto del contrasto giurisprudenziale, in ragione della quale è stata disposta la rimessione alle Sezioni Unite del ricorso oggetto del presente procedimento e cioè se, in un procedimento di prevenzione patrimoniale ai sensi della legge n. 575 del 1965, "nel caso di impugnazione proposta in mancanza di procura speciale dal difensore del terzo Interessato contro un provvedimento di confisca, il giudice debba assegnare alla parte un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza o, invece, dichiarare immediatamente l'inammissibilità".
5.1. La giurisprudenza prevalente di questa Corte afferma che, in assenza di procura rilasciata ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., il difensore del terzo interessato alla restituzione della cosa sequestrata o assoggettata a misura di prevenzione patrimoniale (al pari del difensore delle parti private diverse dall'imputato) non possa proporre ricorso per cassazione.
Così la sentenza Sez. 6, n. 16974 del 13/03/2008, Pulignano, Rv 239729, per la quale, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione previsto dall'art. 325 cod. proc. pen. avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali di cui agli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il difensore della persona, diversa dall'imputato o dall'indagato, che avrebbe diritto alla restituzione deve essere munito di procura speciale ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. In particolare, la sentenza Pulignano precisa che «il terzo sequestrato deve conferire al difensore una vera e propria procura alle liti ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ. apparendo tale soggetto processuale gravato dall'onere di patrocinio», in quanto «portatore di interessi squisitamente civilistici, volti alla restituzione del bene a lui sequestrato».
Nello stesso senso si sono pronunziate le sentenze: Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv 239287; Sez. 5, n. 13412 del 17/02/2004, Pagliuso, Rv 228019; Sez. 5, n. 32800 del 06/06/2001, Montesi, Rv 219342; Sez. 5, n. 711 del 09/02/1999, De Vincenza, Rv 212781.
Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 46, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito il comma secondo dell'art. 182 cod. proc. civ., disponendo che nel caso di difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero di un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la sanatoria di tali vizi, la giurisprudenza maggioritaria di legittimità non è mutata.
In tal senso si sono espresse, tra molte, le sentenze: Sez. 2, n. 6611 del 3/12/2013, dep. 2014, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 44636 del 31/10/2013, Ardito, Rv. 257812; Sez. 6, n. 47548 del 16/10/2013, Ponte, n. m.; Sez. 2, n. 31078 del 09/07/2013, Lo Iacono, n.m.; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone, Rv. 256264; Sez. 6 n. 22109, del 07/02/2013, Calò, Rv. 256124; Sez.
6, n. 7510 del 23/10/2012, dep. 2013, Esposito, Rv. 254580; Sez. 2, n. 27037 del 27/03/2012, Bini, Rv. 253404; Sez. 1, n. 25849 del 04/05/2012, Bellinvia, Rv. 253081; Sez. 1, n. 10398 del 29/02/2012, Lucà, Rv. 252925; Sez. 3, n. 8942 del 20/10/2011, Porta Tenaglia S.r.l., Rv. 252438.
La Sez. 5, con ordinanza n. 10972 in data 11/01/2013, Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A., Rv. 255186, oltre a ribadire tale orientamento, si è soffermata sulla richiesta difensiva di estendere l'applicazione dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, al caso in esame, in cui il difetto di procura speciale riguarda l'impugnazione proposta dal difensore del terzo interessato alla restituzione del bene, sottoposto a sequestro preventivo. In consapevole contrasto con un precedente contrario (Sez. 3, n. 11966 del 16/12/2010, dep. 2011, Pangea Green Energy s.r.l., Rv. 249766), ha ritenuto che si trattasse di decisione «assolutamente isolata nell'estendere una normativa prevista dal codice di procedura civile ad una situazione processuale regolata dalle norme del codice di procedura penale anche per l'esercizio nel processo penale di pretese di natura civilistica». Ha quindi escluso l'operatività dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ. con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Alle stesse conclusioni, ma con ulteriori argomentazioni, è pervenuta la sentenza Sez. 3, n. 23107 del 23/04/2013, Rv 255445, Stan, la quale ha affermato che, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen., mentre il ricorso presentato personalmente dall'interessato deve essere dichiarato inammissibile. In continuità con i precedenti richiamati ha precisato che «la posizione processuale del terzo interessato è nettamente distinta sotto il profilo difensivo da quelle dell'indagato e dell'imputato che, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti c.d. personalissimi». Ha ribadito che «non è così per il terzo interessato, perché questi, al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, per cui esso, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore», rilevando che «per il terzo interessato alla restituzione non operano norme che, alla stessa stregua di quanto previsto per il difensore della persona offesa, dall'art. 101 cod. proc. pen., richiamino quanto disposto per l’imputato».
Ha rilevato l'esistenza di una difformità di indirizzi nella giurisprudenza di legittimità «quanto alle conseguenze dell'inosservanza di tale regola, posto che, mentre, da un lato, si è affermato che la carenza della procura speciale in capo al difensore o, come nella specie, la presentazione personale da parte del terzo, comportino l'inammissibilità dell'impugnazione [...] dall'altra si è affermato che, in tal caso, al giudice è fatto obbligo di assegnare alla parte un termine perentorio per munirsi di una valida procura, non potendo, dunque, l'impugnazione essere dichiarata illico et immediate inammissibile».
La sentenza Stan ha aderito al primo degli indirizzi suindicati ed enunciato le ragioni per le quali si discosta dalla giurisprudenza minoritaria, vale a dire che nel procedimento penale le regole del processo civile sono applicabili solo in presenza della necessità di colmare eventuali vuoti. Ha perciò escluso che possa trovare applicazione l'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., per il quale il giudice deve assegnare alle parti un termine per la regolarizzazione degli eventuali difetti di rappresentanza.
Nello stesso senso e con analoga motivazione, sono intervenute le sentenze: Sez. 3, n. 28580 del 11/06/2014, Pietrocola, n.m.; Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847; Sez. 1, n. 18234 del 02/04/2014, Tropea, Rv. 259441; Sez. 3, n. 16203 del 01/04/2014, D'Amati, n.m.; Sez. 4, n. 21592 del 25/03/2014, Fotescu, n.m.; Sez. 1, n. 32395 del 21/03/2014, Bevilacqua, n.m.; Sez. 2, n. 15097 del 19/03/2014, Guagliardi, Rv. 259429; Sez. 6, n. 17938 del 12/02/2014, Stifani, Rv. 259000; Sez. 1 n. 8361 del 10/01/2014, Russo, Rv. 259174; Sez. 1, n. 8362 del 10/01/2014, Di Falco, Rv. 259549; Sez. 5, n. 12220 del 12/12/2013, dep. 2014, Siccone, Rv. 259861; Sez. 2, n. 31044, del 13/06/2013, Scaglione, Rv. 256839; Sez. 3, n. 39077 del 21/03/2013, Aronne, Rv. 257729.
5.2. Una parte minoritaria della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto invece che in presenza del difetto di valida procura non può essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso o di altra impugnazione, ma deve essere assegnato alla parte un termine perentorio entro il quale sanare il difetto di rappresentanza in applicazione dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.
In questo senso si sono pronunziate le sentenze: Sez. 6, n. 11933 del 05/02/2014, C., Rv. 258229; Sez. 6, n. 1289 del 20/11/2012, dep. 2013, Cooperativa L. da Vinci, Rv. 254287; Sez. 3, n. 11966 del 16/12/2010, dep. 2011, Pangea Green Energy S.r.l., Rv. 249766.
Alla base di tale orientamento vi è l'equiparazione della nullità della procura ad litem al difetto di rappresentanza processuale e conseguente sanatoria ad efficacia retroattiva, in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite civili con sentenza n. 28337 del 22/12/2011, Rv. 619998.
Inoltre si sostiene che tale indirizzo sarebbe conforme alla più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sotto il profilo del pieno accesso alla tutela giurisdizionale.
5.3. Le Sezioni Unite ritengono corretta l'interpretazione seguita dall'indirizzo giurisprudenziale maggioritario e non suscettibile di applicazione al procedimento penale la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.
In proposito devono essere affermate l’autosufficienza sul punto del dato normativo di cui all'art. 100 cod. proc. pen. e la conseguente impossibilità di integrarlo con le disposizioni di cui al citato art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.
Benché gli interessi in gioco, sottesi alle posizioni ricomprese nel dettato dell'art. 100 cod. proc. pen., abbiano matrice esclusivamente civilistica e il mandato regolamentato da siffatta disposizione sia sostanzialmente in linea con gli artt. 83 e 84 cod. proc. civ., la corrispondenza delle due disposizioni processuali non può essere sopravvalutata sino al punto di ignorare l'autonomo istituto della procura speciale di cui all'art. 100 cod. proc. pen. o di modificarne contenuto e rilevanza, soprattutto perché questo regolamenta compiutamente la materia.
Inoltre il richiamo alla disciplina civilistica, anziché ampliare le possibilità di superamento dei vizi formali destinati ad ostacolare la trattazione nel merito delle questioni in processo (finalità dichiaratamente sottesa alla interpretazione sostenuta dall'orientamento minoritario) determina un risultato opposto.
Infatti, nel procedimento penale, anche per il giudizio di cassazione può valere il mandato alle liti conferito in primo grado, purché lo stesso abbia connotazioni tali da ricavare dal suo testo la volontà della parte di conferire procura al difensore in tali termini. Non vi è nel codice di procedura penale, una disposizione che imponga, per la proposizione del ricorso di legittimità nell'interesse delle parti private di cui all'art. 100 cod. proc. pen., il conferimento di apposita procura speciale finalizzata alla proposizione del ricorso per cassazione. Invece, secondo l'art. 365 cod. proc. civ., la proposizione del ricorso per cassazione presuppone, a pena di inammissibilità, una procura speciale (Sez. U civ., n. 3775 del 18/02/2014, Rv. 629590).
Deve perciò essere condivisa l'affermazione della Sezione Prima di questa Corte (sentenza n. 18234 del 02/04/2014, Tropea, Rv. 259441) secondo la quale non possono «ritenersi applicabili in sede penale le regole previste dalla disciplina processualcivilistica, se non laddove ne sia fatto un espresso richiamo dalla norma penale processuale».
Perciò, come ha sottolineato nella requisitoria il Procuratore generale, richiamando e citando Sez. 6, n. 17938 del 12/02/2014, Stifani, Rv. 259000, nel procedimento di prevenzione, l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo interessato sprovvisto di procura speciale non può essere sanata mediante la concessione di un termine a norma dell'art. 182 cod. proc. civ. in ragione di due considerazioni:
- anzitutto «il sistema penale, anche quando tratta le questioni legate ad interessi meramente civilistici veicolate nel processo penale, guardando al giudizio di legittimità si atteggia diversamente dal rito civile, così da rendere dubbi fenomeni di osmosi interpretativa favoriti dalla pedissequa applicazione di principi ricavabili dal sistema civile»;
- in secondo luogo, «se si volesse seguire la linea ermeneutica qui contrastata, si dovrebbe comunque pervenire alla inammissibilità del ricorso (in cassazione proposto in assenza della procura speciale), giacché la sanatoria prevista dall'art. 182 cod. proc. civ. - la quale, per inciso, testualmente copre in via di sanatoria ex tunc, assentita dal giudice, i profili invalidanti la procura, non quelli afferenti la esistenza stessa del mandato - si riferisce al processo di cognizione e mal si attaglia al giudizio di legittimità, laddove alla mancanza della procura speciale [conseguono], ex lege, la inammissibilità del ricorso e la definitività della sentenza impugnata in ragione della mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, non essendo possibile la ratifica ex post della pregressa attività difensiva tramite il successivo conferimento della procura, considerando, al fine,, il combinato disposto di cui agli artt. 125, commi 2 e 3, e 365 stesso codice (sul punto vedi la citata sentenza 9464/12)»;
- ne consegue «che, anche a voler applicare le regole proprie del processo civile in sede di ricorso per cassazione proposto dalle parti private coinvolte nel processo penale (qui nel processo di prevenzione), si perviene, in simili ipotesi, ad una soluzione ancor più rigorosa rispetto a quella immediatamente evincibile dal dato normativo immediatamente ricavabile dal codice di rito penale: in siffatta ipotesi infatti, esclusa la possibilità di avvalersi del termine ex art 182 cod. proc. civ., la mancanza della procura speciale finalizzata al procedimento di legittimità mai potrebbe essere surrogata dal conferimento di un precedente mandato alle liti, comprensivo anche della possibilità di proporre impugnazione, rilasciato nella fase di merito».
In particolare la norma processuale penale, siccome autosufficiente nel disciplinare la materia, potrebbe essere integrata da disposizioni del codice di procedura civile soltanto in presenza di uno specifico richiamo che, invece, non vi è nel codice di procedura penale.
Conclusivamente si deve ritenere che non sia applicabile nell'ambito del procedimento penale - e quindi in quello di prevenzione - la disposizione di cui all'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 46, comma 2, legge 18 giugno 2009, n. 69 né per il ricorso per cassazione né per ogni altra impugnazione, non apparendo possibile distinguere fra il primo e le altre impugnazioni.
5.4. Le Sezioni Unite non ritengono che l'interpretazione scelta si ponga in contrasto con le indicazioni desumibili da pronunzie della Corte Europea dei Diritti Umani.
Non vi è alcuna irragionevole limitazione del diritto di accesso al giudice nel richiedere da parte del terzo interessato il rilascio di procura speciale e nell'impossibilità di sanare successivamente il mancato rilascio di tale procura.
In particolare la Corte EDU, nella pronunzia Faltejsek c. Repubblica Ceca, 15 maggio 2008, ha affermato l'esigenza che le limitazioni al diritto di accesso al giudice siano stabilite in modo chiaro e prevedibile e, pertanto, alla stregua di una giurisprudenza non ondivaga ma certa e specifica.
Nel caso in esame l'art. 100 cod. proc. pen. è norma chiara e specifica e le oscillazioni giurisprudenziali, peraltro minoritarie, non riguardano l'interpretazione della stessa nel senso di contrasto sulla necessità della procura speciale, ma soltanto la possibilità o meno di una sanatoria, che non fa venire meno l'opportunità di cautela della parte ricorrente.
6. Deve quindi essere enunciato il seguente principio di diritto:
"La mancanza della procura speciale ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. delle parti private diverse dall'imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., ma comporta l'inammissibilità dell'impugnazione".
7. Il ricorso di **** **** non è sorretto da interesse.
Infatti il ricorrente lamenta la mancata restituzione di beni sequestrati alla terza interessata **** ****, ma non deduce un proprio diritto sui beni in questione (Sez. 5, n. 6208 del 21/10/2010, dep. 2011, Bifulco, Rv. 249499).
8. Entrambi i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché ciascuno al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

                                                                                    P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso il 30/10/2014.