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Titolo I: Norme di attuazione (artt. 1-206)


TITOLO I - Norme di attuazione

Capo I - Disposizioni relative al giudice

Art. 1. Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati.

(Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge 2 dicembre 1998, n. 420)

1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme.

Art. 2. Riunione di processi.

1. Se più processi che possono essere riuniti a norma dell'articolo 17 del codice pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per la eventuale riunione il giudice o la sezione cui è stato assegnato per primo uno dei processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di servizio ovvero la designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi. In tali ultime ipotesi provvede con decreto motivato.

1-bis. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel caso indicato dall'articolo 17 comma 1-bis del codice il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per l'eventuale riunione il giudice o la sezione che procede in composizione collegiale cui è stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non viene disposta, gli atti sono restituiti (Comma aggiunto dall'art. 208 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

Capo II - Disposizioni relative al pubblico ministero

Art. 3. Designazione del pubblico ministero.

(Articolo abrogato dall’art. 7 del D.L.vo 20 febbraio 2006, n. 106)

[1. I titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento provvedano, per tutte le fasi del relativo grado, il magistrato o i magistrati originariamente designati].

Art. 4. Contrasto tra pubblici ministeri.

1. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 54 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.

Art. 4-bis. Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero.

(Articolo aggiunto dall'art. 48 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)

1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-quater, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero.

2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere, il procuratore generale presso la corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento.

Capo III - Disposizioni relative alla polizia giudiziaria

Art. 5. Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria.

1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza.

2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 [disp. att. c.p.p. 8] in quanto applicabili.

3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10 [disp. att. c.p.p. 10].

Art. 6. Costituzione dell'organico delle sezioni.

1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica (Comma così sostituito dall'art. 209 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

2. Almeno due terzi dell'organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni biennio il ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l'organico delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e sentito il procuratore generale presso la corte di appello interessato. Nel decreto è fissato, per ogni sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia, tenuto conto dei rispettivi organici.

4. Il personale applicato a norma dell'articolo 5 [disp. att. c.p.p. 5] comma 2 non viene calcolato nell'organico delle sezioni.

Art. 7. Ripianamento organico e posti vacanti.

1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 6 [disp. att. c.p.p. 6] comma 3).

2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l'elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino dell'amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello.

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2, l'amministrazione interessata provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale.

Art. 8. Assegnazione alle sezioni.

1. Gli interessati all'assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria presentano domanda all'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.

2. Le domande, con il parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza.

3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini dell'assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenendo conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze.

4. Un terzo dei soggetti indicati dall'amministrazione di appartenenza deve avere svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria.

5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza trasmette contestualmente copia della documentazione caratteristica.

6. L'assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato.

7. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 9. Direzione e coordinamento delle sezioni.

1. Il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione la dirige e ne coordina l'attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell'articolo 58 del codice.

2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.

Art. 10. Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni.

1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza.

2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale, nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.

3. Il personale delle sezioni è esonerato, quanto all'impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti della amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell'ufficio presso il quale la sezione è istituita.

Art. 11. Trasferimenti del personale delle sezioni.

1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa dell'amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello.

2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione.

Art. 12. Servizi di polizia giudiziaria.

1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 56 del codice, sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell'articolo 55 del codice.

2. Entro il termine stabilito per l'entrata in vigore del codice, le amministrazioni o gli organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel comma 1 comunicano al procuratore generale presso la corte di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale il nome e il grado degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 14 [disp. att. c.p.p. 14], ogni variazione dell'elenco degli ufficiali indicati nel comma 2 deve essere comunicata senza ritardo.

Art. 13. Servizi operanti in ambito più vasto del circondario.

1. Quando i servizi di polizia giudiziaria sono costituiti per attività da svolgere in ambito territoriale più vasto del circondario, l'ufficiale preposto è responsabile verso il procuratore generale del distretto dove ha sede il servizio.

Art. 14. Allontanamento dei dirigenti dei servizi.

1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o articolazioni di questi, le amministrazioni dalle quali essi dipendono devono ottenere il consenso del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

2. Il diniego deve essere motivato. Qualora l'allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il consenso non può essere negato.

Art. 15. Promozioni.

1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione.

2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.

Art. 16. Sanzioni disciplinari.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi.

2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell'articolo 56 comma 1 lettera b) del codice può essere altresì disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni.

3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti.

Art. 17. Procedimento disciplinare.

1. L'azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto l'ufficiale o l'agente presta servizio. Dell'inizio dell'azione disciplinare è data comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria.

2. L'addebito è contestato all'incolpato per iscritto. La contestazione indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l'incolpato è chiamato a rispondere. Essa è notificata all'incolpato e contiene l'avviso che, fino a cinque giorni prima dell'udienza, egli può presentare memorie, produrre documenti e richiedere l'audizione di testimoni.

3. Competente a giudicare è una commissione composta:

a) da un presidente di sezione della corte di appello che la presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario;

b) da un ufficiale di polizia giudiziaria, scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano.

4. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 127 del codice. L'accusa è esercitata dal procuratore generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori (*) iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'articolo 97 del codice.

5. Il procuratore generale presso la corte di appello comunica i provvedimenti all'amministrazione di appartenenza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei cui confronti è stata promossa l'azione disciplinare.

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(*) L'albo dei procuratori legali è stato soppresso dalla legge 24 febbraio 1997, n. 27, che ha disposto la sostituzione del termine "procuratore legale" con il termine "avvocato".

Art. 18. Ricorso.

1. Contro la decisione emessa a norma dell'articolo 17 [disp. att. c.p.p. 17] l'incolpato e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso a una commissione che ha sede presso il ministero di grazia e giustizia ed è composta: a) da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio superiore della magistratura;

b) da un ufficiale di polizia giudiziaria scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano.

2. L'accusa è esercitata da un magistrato della procura generale presso la corte di cassazione.

3. L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli avvocati e i procuratori (*) iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'articolo 97 del codice.

4. La decisione è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'amministrazione cui appartiene l'ufficiale o l'agente.

5. Contro la decisione l'incolpato e il procuratore generale presso la corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 611 del codice, in quanto applicabili.

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(*) L'albo dei procuratori legali è stato soppresso dalla legge 24 febbraio 1997, n. 27, che ha disposto la sostituzione del termine "procuratore legale" con il termine "avvocato".

Art. 19. Sospensione cautelare.

1. Le commissioni previste dagli articoli 17 e 18 [disp. att. c.p.p. 17, 18] possono disporre la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente dalle funzioni di polizia giudiziaria.

Art. 20. Disposizione transitoria.

1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.

2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall'articolo 6 comma 3 [disp. att. c.p.p. 6] è emesso non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del codice.

3. Il personale è assegnato alle sezioni a norma degli articoli 7 e 8 [disp. att. c.p.p. 7, 8]; tuttavia, al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 e all'assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.

Capo IV - Disposizioni relative alle parti private e ai difensori

Art. 21. Notizie da chiedere all'imputato nel primo atto cui egli è presente.

1. Quando procede a norma dell'articolo 66 del codice, il giudice o il pubblico ministero invita l'imputato o la persona sottoposta alle indagini a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se è sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne nello Stato o all'estero e, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche.

Art. 22. Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare.

1. Quando una persona in stato di arresto o detenzione domiciliare deve comparire per ragioni di giustizia davanti all'autorità giudiziaria, il giudice competente a norma dell'articolo 279 del codice ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente. Il giudice per le indagini preliminari provvede sentito il pubblico ministero.

2. L'autorizzazione prevista dal comma 1 può essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta da altra autorità giudiziaria davanti alla quale la persona deve comparire.

Art. 23. Assenza delle parti private diverse dall'imputato.

1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento, né la nuova fissazione dell'udienza preliminare a norma degli articoli 420-bis e 420-ter del codice (Comma così modificato dall'art. 49 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 82 comma 2 del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza è notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della sentenza.

Art. 24. Nomina di più difensori.

1. La nomina di ulteriori difensori si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli articoli 96, 100 e 101 del codice.

Art. 25. Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia.

1. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.

Art. 26. Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano.

1. Anche nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano nel procedimento, l'imputato e le altre parti private hanno il diritto di nominare il difensore senza alcun limite derivante dall'appartenenza etnica o linguistica dello stesso.

2. Nei casi previsti dall'articolo 109 comma 2 del codice, quando ciò serve ad assicurare l'effettività della difesa, l'autorità giudiziaria, nell'individuare il difensore d'ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97 comma 4 del codice, tiene conto dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato.

Art. 27. Documentazione della qualità di difensore.

1. Quando è richiesto, il difensore documenta la sua qualità esibendo:

a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità procedente;

b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;

c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;

d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30 [disp. att. c.p.p. 30], nel caso di nomina di ufficio.

Art. 28. Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio.

1. Il nominativo del difensore di ufficio è comunicato senza ritardo all'imputato con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia.

Art. 29. Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio.

1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio (Comma così modificato dall'art. 6 della legge 6 marzo 2001, n. 60).

1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 97 del codice, è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione (Comma aggiunto dall'art. 7 della legge 6 marzo 2001, n. 60).

2. E' istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche (Comma così sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 2001, n. 60).

3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello (Comma così sostituito dall'art. 9 della legge 6 marzo 2001, n. 60).

4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:

a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;

b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettività della difesa;

c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze (Comma così sostituito dall'art. 10 della legge 6 marzo 2001, n. 60).

5. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2 (Comma così sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 2001, n. 60).

6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio (Comma così sostituito dall'art. 12 della legge 6 marzo 2001, n. 60).

7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilità (Comma così sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 2001, n. 60).

8 ( Comma abrogato dall'art. 14 della legge 6 marzo 2001, n. 60).

9 ( Comma abrogato dall'art. 14 della legge 6 marzo 2001, n. 60).

Art. 30. Comunicazione al difensore di ufficio.

1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell'articolo 97 comma 3 del codice (Comma così modificato dall'art. 15 della legge 6 marzo 2001, n. 60).

2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'articolo 97 comma 4 del codice.

3. Nel caso previsto dall'articolo 97 comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico e non ha nominato un sostituto deve avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda alla sostituzione codice (Comma così modificato dall'art. 16 della legge 6 marzo 2001, n. 60).

Art. 31. Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio.

1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita.

Art. 32. Recupero dei crediti professionali.

(Articolo così sostituito dall'art. 17 della legge 6 marzo 2001, n. 60)

1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.

2 (Comma abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

3 (Comma abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

Art. 32-bis. Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile.

(Articolo aggiunto dall'art. 18 della legge 6 marzo 2001, n. 60, e successivamente abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Art. 33. Domicilio della persona offesa.

1. Il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo.

Art. 34. Designazione del sostituto del difensore.

1. Il difensore designa il sostituto nelle forme indicate nell'articolo 96 comma 2 del codice.

Art. 35. Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 6 del codice, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare:

a) il nome e il cognome dell'imputato;

b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;

c) la dicitura "corrispondenza per ragioni di giustizia" con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.

2. Quando mittente è il difensore, la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.

3. Se l'imputato è detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza.

4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e degli articoli 20 comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103 comma 5 del codice, quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato detenuto e il suo difensore, come risultante dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell'articolo 37 comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Art. 36. Accesso del difensore al luogo di custodia.

1. Per conferire con la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare, il difensore ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita.

2. A tale fine la qualità di difensore, che non risulti in qualsiasi modo all'autorità che esercita la custodia, è documentata a norma dell'articolo 27 [disp. att. c.p.p. 27] o con altro mezzo equipollente.

3. Quando è disposta la dilazione prevista dall'articolo 104 commi 3 e 4 del codice, copia del relativo decreto è consegnata a chi esercita la custodia ed è da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.

Art. 37. Procura speciale rilasciata in via preventiva.

1. La procura speciale prevista dall'articolo 122 del codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce.

Art. 38. Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova.

(Articolo abrogato dall'art. 23 della legge 7 dicembre 2000, n. 397)

Capo V - Disposizioni relative agli atti

Art. 39. Autenticazione della sottoscrizione di atti.

1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata, oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal giudice di pace (*), dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato.

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(*) Le parole "giudice di pace" sostituiscono le parole "giudice conciliatore" in virtù dell'art. 39 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Art. 40. Copia dell'atto che surroga l'originale mancante.

1. Nel caso previsto dall'articolo 112 comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.

Art. 41. Atto ricostituito.

1. Quando si procede a norma dell'articolo 113 commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.

Art. 42. Trasmissione a distanza di copia di atti.

1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

Art. 43. Autorizzazione al rilascio di copia di atti.

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.

Art. 44. Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate.

1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall'articolo 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al più tardi nel giorno successivo, all'autorità giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione può avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

Art. 45. Relazione nel procedimento in camera di consiglio.

1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale è svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.

Art. 45-bis. Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza.

(Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge 7 gennaio 1998, n. 11)

1. Nei casi previsti dell'articolo 146-bis [disp. att. c.p.p. 146-bis], commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza (Comma così modificato dall'art. 13 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4).

2. La partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dell'articolo 146-bis [disp. att. c.p.p. 146-bis], commi 2, 3, 4 e 6.

Art. 46. Esecuzione dell'accompagnamento coattivo.

1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo è tramesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all'interessato.

Art. 47. Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse.

1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall'interessato.

Art. 48. Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti.

1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.

2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.

Art. 49. Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi.

1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate.

2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale è trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.

3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.

Art. 50. Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico.

1. Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico, esso può essere formato da più ausiliari o da più tecnici autorizzati a norma dell'articolo 135 del codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva competenza.

2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro è sottoscritto dai soli verbalizzanti.

Art. 51. Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti.

1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l'autorità giudiziaria ne fa richiesta al capo dell'ufficio giudiziario perché provveda alla scelta del personale idoneo.

2. Al fine indicato nel comma 1 il capo dell'ufficio giudiziario è autorizzato a stipulare uno o più contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore a un anno, con imprese di servizi specialistici, aventi sede, di regola, nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario medesimo.

3. Ai contratti si applicano le disposizioni dell'articolo 7 comma 1 della legge 3 ottobre 1987 n. 401. Il parere sulla congruità della spesa è espresso dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.

Art. 52. Citazione dell'interprete.

1. Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all'interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.

Art. 53. Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari.

1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l'ipotesi prevista dall'articolo 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 54. Copie degli atti da notificare.

1. Quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

2. Tengono luogo dell'originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l'ufficio che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l'atto è trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

Art. 55. Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo.

1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.

2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e il testo del fonogramma previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.

Art. 56. Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore.

1. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata documenta tale spedizione depositando in cancelleria copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

2. Il difensore indica altresì se l'atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.

Art. 57. Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto.

1. Gli atti che l'imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro.

Art. 58. Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente.

1. Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato nell'articolo 57 [disp. att. c.p.p. 57] data, ora e modalità dell'informazione prevista dall'articolo 156 comma 2 del codice.

Art. 59. Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto.

1. Nel caso previsto dall'articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di notificazione è indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneità delle persone indicate nell'articolo 157 comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.

Art. 60. Informazione dell'avvenuta notificazione all'imputato in servizio militare.

1. Il comandante militare che ha provveduto all'informazione a norma dell'articolo 158 del codice annota data, ora e modalità in apposito registro.

Art. 61. Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato.

1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell'articolo 159 del codice, ne fa relazione all'autorità richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell'imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.

Art. 62. Indicazione delle generalità del domiciliatario.

1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo 162 del codice, l'imputato è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.

Art. 63. Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169 comma 3 del codice, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato.

Art. 64. Comunicazione di atti.

1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.

2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero, che ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale, copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

Art. 65. Obblighi del difensore non iscritto nell'albo del circondario.

(Articolo abrogato dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438)

Capo VI - Disposizioni relative alle prove

Art. 66. Procedimento di esclusione del segreto.

1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'articolo 204 comma 1 del codice non sono compresi i nomi degli informatori.

2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204 comma 2 del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.

3. Quando è stata confermata l'opposizione del segreto di Stato a norma del comma 2, si osservano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977 n. 801.

Art. 67. Albo dei periti presso il tribunale.

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.

2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia (Comma così modificato dall'art. 11 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12)

3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.

5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.

Art. 68. Formazione e revisione dell'albo dei periti.

1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 [disp. att. c.p.p. 67] è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati (Comma così modificato dall'art. 210 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 [disp. att. c.p.p. 69] comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.

Art. 69. Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti.

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.

2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.

3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:

a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice;

c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

4. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza ovvero è sospesa dal relativo albo professionale.

Art. 70. Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti.

1. Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione.

2. E' disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69 comma 4 [disp. att. c.p.p. 69] per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime.

3. E' disposta la cancellazione dall'albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 [disp. att. c.p.p. 69]. 4. Competente a decidere è il comitato previsto 68 (dall'articolo 68) [disp. att. c.p.p. 68].

Art. 71. Procedimento per l'applicazione delle sanzioni.

1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 70 [disp. att. c.p.p. 70], il presidente del tribunale contesta l'addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell'articolo 68 [disp. att. c.p.p. 68] comma 3.

Art. 72. Reclamo avverso le decisioni del comitato.

1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati.

2. Della commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto del reclamo.

3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

Art. 73. Consulente tecnico del pubblico ministero.

1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.

Art. 74. Perizia nummaria.

1. Nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o di monete metalliche è nominato perito rispettivamente un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia o un tecnico della direzione generale del tesoro.

2. Se l'autorità giudiziaria che ha disposto la perizia non ha sede in Roma, può richiedere per il relativo espletamento il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma. A tal fine l'autorità rogante pronuncia ordinanza con la quale formula i quesiti, indica le parti e i difensori da convocare e trasmette gli atti, anche in copia, il corpo del reato e i documenti occorrenti per l'espletamento della perizia. Il giudice per le indagini preliminari provvede nelle forme previste per l'incidente probatorio.

Art. 75. Scritture di comparizione.

1. Nei procedimenti per falsità in atti, il giudice ordina la presentazione di scritture di comparazione che si trovano presso pubblici ufficiali o presso incaricati di un pubblico servizio. Ammette inoltre ogni altra scrittura quando non vi è dubbio sulla sua autenticità, ordinando, se necessario, atti di perquisizione e di sequestro. Analogamente provvede il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

2. Il giudice può disporre che l'imputato, se possibile alla presenza del perito, rilasci una scrittura di comparazione facendo menzione dell'eventuale rifiuto dell'imputato stesso e di quant'altro interessi per valutare la genuinità della scrittura.

Art. 76. Consegna al perito di documenti o di altri oggetti.

1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti, della consegna è redatto verbale a cura del funzionario di cancelleria. In tal caso, il giudice può disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.

Art. 77. Attività di investigazione della polizia in materia di armi e di sostanze stupefacenti.

1. Il dirigente del servizio di polizia giudiziaria può essere autorizzato dal giudice a prelevare, dopo l'espletamento della perizia, armi, munizioni, esplosivi e altri oggetti o sostanze equiparati occorrenti ai fini di investigazione o di prevenzione nonché alla raccolta ed elaborazione dei relativi dati, sempre che tale attività non comporti modifiche o alterazioni degli oggetti o delle sostanze medesime. Analoga autorizzazione può essere concessa anche dopo che è stata disposta la confisca e la distruzione ovvero dopo la chiusura del giudizio di primo grado, se la perizia non ha avuto luogo.

2. Dopo il provvedimento di archiviazione perché è ignoto l'autore del reato ovvero dopo che la sentenza è divenuta inoppugnabile, il giudice può autorizzare il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare gli oggetti e le sostanze indicate nel comma 1 anche per l'espletamento di accertamenti tecnici che ne determinano modifiche o alterazioni.

3. In ogni stato e grado del processo, il giudice può autorizzare il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare, ai fini previsti dal comma 1, campioni di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate, se il quantitativo lo consente. Nel relativo verbale viene dato atto del quantitativo e della natura presunta della sostanza prelevata.

4. Delle operazioni di prelievo e di restituzione degli oggetti e delle sostanze previsti dai commi 1 e 3 è redatto verbale a cura del pubblico ufficiale addetto alla cancelleria.

Art. 78. Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero.

1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera può essere acquisita a norma dell'articolo 238 del codice.

2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento se le parti vi consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi, compiuto anche mediante rogatoria all'estero in contraddittorio.

Art. 79. Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali.

1. Le perquisizioni e le ispezioni sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta.

2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.

Art. 80. Esecuzione di perquisizioni locali.

1. Quando la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione dell'articolo 157 comma 6 del codice.

2. Se non si può provvedere a norma dell'articolo 250 comma 2 del codice, la copia del decreto di perquisizione è depositata presso la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito è affisso un avviso alla porta del luogo dove è stata eseguita la perquisizione.

Art. 81. Redazione del verbale di sequestro.

1. Il verbale di sequestro contiene l'elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti.

2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile, esse sono rinchiuse in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati.

3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall'articolo 259 comma 1 secondo periodo del codice può essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al sequestro. Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L'inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale.

4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiuse è apposta l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono.

Art. 82. Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate.

1. Le cose sequestrate sono annotate in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.

2. Le cose sequestrate non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verificazione delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verificazione e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli è redatto verbale.

3. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate.

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell'articolo 259 del codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria del tribunale e annotate nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'articolo 83 [disp. att. c.p.p. 83] (Comma così modificato dall'art. 211 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

Art. 83. Vendita o distruzione delle cose deperibili.

1. La vendita delle cose indicate nell'articolo 260 comma 3 del codice è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.

2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale da allegare agli atti.

3. L'autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore.

Art. 84. Restituzione delle cose sequestrate.

(Articolo abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Art. 85. Restituzione con imposizione di prescrizioni.

1. Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l'autorità giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.

2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l'autorità giudiziaria provvede a norma dell'articolo 260 comma 3 del codice qualora ne ricorrano le condizioni.

Art. 86. Vendita o distruzione delle cose confiscate.

1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione.

2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro.

Art. 87. Cose di cui è stata ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia.

(Articolo abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Art. 88. Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati.

1. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità e ordinata la confisca, sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali è stata ordinata la confisca.

Art. 89. Verbale e nastri registrati delle intercettazioni.

1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268 comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267 comma 5 del codice.

Art. 90. Intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura.

(Articolo abrogato dall'art. 218 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Capo VII - Disposizioni relative alle misure cautelari

Art. 91. Giudice competente in ordine alle misure cautelari.

(Articolo così modificato dall'art. 212 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Art. 92. Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare.

1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione.

Art. 93. Deposito del verbale di interrogatorio.

1. Il verbale dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare è trasmesso al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

Art. 94. Ingresso in istituti penitenziari.

1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può ricevere né ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.

1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti (Comma aggiunto dall'art. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 332).

1-ter. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del datore dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis (Comma aggiunto dall'art. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 332).

1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorià giudiziaria in essa contenuti (Comma aggiunto dall'art. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 332).

2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiari di avere commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, vi deve essere trattenuto a norma dell'articolo 349 del codice ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, i quali redigono verbale e ne danno immediata notizia all'autorità giudiziaria competente.

3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o di un condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copia dell'ordine di esecuzione.

Art. 95. Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di sicurezza.

1. Con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell'istituto di custodia, salvo quanto previsto dall'articolo 286 del codice.

Art. 96. Separazione degli imputati detenuti.

1. Negli istituti di custodia gli imputati in uno stesso procedimento o comunque di uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l'autorità giudiziaria abbia così ordinato. In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le possibilità dell'istituto.

Art. 97. Comunicazioni al servizio informatico.

1. I provvedimenti con i quali è disposta una misura cautelare personale sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio informatico istituito con decreto del ministro di grazia e giustizia, quando la misura ha avuto esecuzione. La stessa comunicazione è altresì data quando è dichiarato lo stato di latitanza.

2. Nel caso di fermo o di arresto in flagranza, alla comunicazione prevista dal comma 1 provvede la direzione dell'istituto di custodia al quale il fermato o l'arrestato è consegnato.

3. Deve essere altresì data immediata comunicazione al servizio previsto dal comma 1 del provvedimento con cui è ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato nonché di ogni provvedimento estintivo o modificativo delle misure cautelari personali. Alla comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento.

Art. 97-bis. Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari.

(Articolo aggiunto dall'art. 27 della legge 8 agosto 1995, n. 332)

1. Con il provvedimento che sostituisce la misura di custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, il giudice, se ritiene di non dover disporre l'accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dal pubblico ministero, dal direttore di custodia o dalle forze di polizia, autorizza l'imputato a raggiungere il luogo dell'arresto individuato a norma dell'articolo 284 del codice fissando i tempi e le modalità per il raggiungimento. Del provvedimento dato, il giudice informa il pubblico ministero e la polizia giudiziaria che possono, anche di propria iniziativa, controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte.

Art. 98. Cessazione delle misure cautelari estinte.

1. Quando l'imputato sottoposto a custodia cautelare deve essere liberato, il giudice, con il provvedimento emesso a norma dell'articolo 306 del codice, ordina al direttore dell'istituto di custodia l'immediata dimissione. L'ordine è trasmesso con urgenza.

2. Nel caso di imputato custodito in luogo di cura, il provvedimento previsto dal comma 1 è trasmesso, con urgenza, al direttore del servizio psichiatrico ospedaliero dove l'imputato è ricoverato nonché alla polizia giudiziaria incaricata della custodia, la quale provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 161 comma 3 del codice.

3. Nel caso di imputato agli arresti domiciliari o sottoposto alle misure del divieto o dell'obbligo di dimora, il giudice comunica, con urgenza, il provvedimento previsto dal comma 1, oltre che all'imputato, anche alla polizia giudiziaria competente a controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte con le suddette misure. Nel caso della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, la comunicazione della cessazione deve essere data, oltre che all'imputato, anche all'ufficio di polizia giudiziaria competente.

4. In caso di cessazione della misura del divieto di espatrio e delle misure interdittive, il giudice dispone la comunicazione del provvedimento all'imputato e, se del caso, rispettivamente, all'organo competente ad assicurare la esecuzione della misura ovvero a quello eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

Art. 99. Inammissibilità della richiesta di riesame.

1. La disposizione dell'articolo 585 comma 5 del codice si applica anche ai termini per le impugnazioni previsti dal libro IV del codice.

Art. 100. Trasmissione degli atti in caso di impugnazione.

1. Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso della proposizione dell'impugnazione previsto dagli articoli 309, 310 e 311 del codice.

Art. 101. Termine per la decisione sulla richiesta di riesame.

1. Nel procedimento previsto dall'articolo 309 del codice, se l'udienza è rinviata a norma dell'articolo 127 comma 4 del codice, il termine per la decisione sulla richiesta di riesame decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

2. Quando l'imputato è detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 309 comma 10 del codice decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza a norma dell'articolo 127 comma 3 del codice. Il magistrato di sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni dell'imputato, previo tempestivo avviso al difensore e trasmette gli atti al tribunale con il mezzo più celere.

Art. 102. Domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione.

1. La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione è presentata presso la cancelleria della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza o il provvedimento di archiviazione che ha definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla corte di cassazione, è competente la corte di appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.

Art. 102-bis Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione.

(Articolo aggiunto dall'art. 24 della legge 8 agosto 1995, n. 332)

1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione.

Art. 103. Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo.

1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero, l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato.

Art. 104. Norme applicabili al sequestro preventivo.

1. Per il sequestro preventivo si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo, VI. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92 [disp. att. c.p.p. 92].

Capo VIII - Disposizioni relative alle indagini preliminari

Art. 105. Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari.

1. Con il regolamento previsto dall'articolo 206 comma 1 [disp. att. c.p.p. 206] sono stabiliti i casi e le modalità di registrazione e di custodia dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari.

Art. 106. Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato.

1. Nel caso previsto dall'articolo 331 comma 4 del codice, il procuratore della Repubblica informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari.

Art. 107. Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell'autore del reato.

1. La persona che presenta una denuncia o che propone una querela ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dall'autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L'attestazione può essere apposta in calce alla copia dell'atto.

2. Anche nel corso delle indagini preliminari, la persona offesa e il danneggiato dal reato possono ottenere dal pubblico ministero attestazione relativa mancata identificazione della persona alla quale il reato è attribuito, sempre che ciò non pregiudichi l'esito delle indagini.

Art. 107-bis. Denunce a carico di ignoti.

(Articolo aggiunto dall'art. 50 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)

1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili.

Art. 108. Denunce e altri documenti anonimi.

1. Con regolamento del ministro di grazia e giustizia sono stabilite le modalità di conservazione delle denunce anonime e degli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento.

Art. 108-bis. Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato.

(Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 7, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347 commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo.

2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.

Art. 109. Ricezione della notizia di reato.

1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Art. 110. Richiesta dei certificati.

1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell'articolo 335 del codice, la segreteria richiede:

a) i certificati anagrafici;

b) il certificato previsto dall'articolo 688 del codice;

c) il certificato del casellario dei carichi pendenti (Lettera così modificata dall'art. 53 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

2. (Comma abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

Art. 110-bis. Richiesta di comunicazione delle iscrizioni.

(Articolo aggiunto dall'art. 18 della legge 8 agosto 1995, n. 332)

1. Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva, e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3-bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione". In caso contrario, risponde con la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione" .

Art. 111. Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere.

1. Con la richiesta di autorizzazione a procedere, il pubblico ministero enuncia il fatto per il quale intende procedere, indicando le norme di legge che si assumono violate, e fornisce all'autorità competente gli elementi sui quali la richiesta si fonda.

Art. 112. Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilità.

(Articolo così modificato dall'art. 21 della legge 8 agosto 1995, n. 332)

1. La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale. La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero se questi ne fa richiesta.

Art. 113. Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria.

1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 114. Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore.

1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Art. 115. Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria.

1. Le annotazioni previste dall'articolo 357 comma 1 del codice contengono l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione.

2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell'articolo 357 del codice è conservata presso l'ufficio di polizia giudiziaria.

Art. 116. Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato.

1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio, dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del procuratore della Repubblica.

2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.

Art. 117. Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone.

1. Le disposizioni previste dall'articolo 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.

Art. 118. Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari.

1. Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari, ai quali i difensori hanno diritto di assistere, sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo è segnata la data del deposito nella segreteria del pubblico ministero. Scaduto il termine fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.

Art. 118-bis. Coordinamento delle indagini.

(Articolo aggiunto dall'art. 9 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12)

1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a) del codice, ne dà notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento (Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 9 settembre 1991, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991, n. 356).

2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto.

3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non è stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello può riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione è promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro.

Art. 119. Annotazione di atti del pubblico ministero.

1. Per le annotazioni previste dall'articolo 373 comma 3 del codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 115 comma 1 [disp. att. c.p.p. 115].

Art. 120. Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo.

1. Agli adempimenti previsti dall'articolo 386 del codice possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo. Se l'arresto o il fermo è stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi provvedono a darne immediata notizia all'ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione previsto dall'articolo 389 comma 2 del codice.

Art. 121. Liberazione dell'arrestato o del fermato.

1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive.

2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel fissare l'udienza di convalida, ne dà avviso, senza ritardo, anche alla persona liberata.

Art. 122. Trasmissione della richiesta di convalida.

1. Con la richiesta di convalida prevista dall'articolo 390 del codice, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo e copia della documentazione attestante che l'arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a norma dell'articolo 384 comma 1 del codice.

Art. 123. Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121 [disp. att. c.p.p. 121] nonché dagli articoli 449 comma 1 e 558 (Cosi modificato dall’art. 51 della legge 16 dicembre 1999, n. 479) del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di necessità o di urgenza, il giudice può disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé.

Art. 124. Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio.

1. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio il giudice dispone la citazione delle persone che devono comparire per l'assunzione della prova. Quando occorre procedere a una perizia, con la stessa ordinanza il giudice nomina il perito.

Art. 125. Richiesta di archiviazione.

1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio.

Art. 126. Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione.

1. Nel caso previsto dall'articolo 408 comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

Art. 127. Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale.

1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello un elenco delle notizie di reato contro persone note per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione entro il termine previsto dalla legge o prorogato dal giudice.

Art. 128. Fissazione della udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione.

1. Nel caso previsto dall'articolo 409 comma 5 del codice, il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa dal reato il decreto di fissazione della udienza preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti all'articolo 417 comma 1 lettere a), b), c) del codice.

Art. 129. Informazioni sull'azione penale.

1. Quando esercita l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico, il pubblico ministero informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'Ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.

3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia della imputazione.

3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare (Comma aggiunto dall'art. 20 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12).

Art. 130. Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio.

1. Se gli atti di indagine preliminare riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'articolo 416 comma 2 del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale.

2. In ogni caso il pubblico ministero può, a fini di indagine, trattenere copia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice.

Art. 130-bis. Separazione dei procedimenti in fase di indagine.

(Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4)

1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis), del codice.

Art. 131. Deposito degli atti per l'udienza preliminare.

1. Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell'articolo 419 comma 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.

Art. 131-bis. Liberazione dell'imputato prosciolto.

(Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 1, della legge 12 dicembre 1992, n. 492)

1. L'imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all'art. 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 154-bis.

Art. 132. Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale.

1. Quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire.

2. Per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari, comunica anche con mezzi telematici, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio.

Art. 132-bis. Formazione dei ruoli di udienza.

(Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4)

1. Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.

Art. 133. Notificazione del decreto che dispone il giudizio.

1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell'articolo 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare.

1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è ammesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (Comma aggiunto dall'art. 3 della legge 27 marzo 2001, n. 97).

Capo IX - Disposizioni relative ai procedimenti speciali

Art. 134. Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso.

1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato è notificata per estratto all'imputato non comparso, unitamente all'avviso di deposito della sentenza medesima.

Art. 134-bis. Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato.

(Articolo aggiunto dall'art. 14 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4)

1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza.

Art. 135. Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena.

(Articolo così sostituito dall'art. 52 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)

1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero.

Art. 136. Limiti all'effetto estintivo.

1. L'effetto estintivo previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.

Art. 137. Concorso formale e continuazione.

1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze per reati unificati a norma dell'articolo 81 del codice penale, il termine di estinzione previsto dall'articolo 445 comma 2 del codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza.

2. La disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.

Art. 138. Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo.

1. In tutti i casi di giudizio direttissimo con imputato in stato di arresto o di custodia cautelare, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento a norma dell'articolo 431 del codice. Quando l'imputato è presentato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il fascicolo medesimo è formato subito dopo il giudizio di convalida dal pubblico ministero presente all'udienza.

Art. 139. Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato.

1. Durante i termini previsti dall'articolo 458 del codice, le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 454 comma 2 del codice.

Art. 140. Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di decreto penale di condanna.

1. Durante il termine per proporre opposizione, le parti e i difensori hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 459 comma 1 del codice.

Capo X - Disposizioni relative al procedimento di oblazione

Art. 141. Procedimento di oblazione.

1. Se la domanda di oblazione è proposta nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari (Comma così modificato dall'art. 53 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).

2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato.

3. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso previsto dal comma 2, nel decreto penale deve essere fatta menzione della relativa facoltà dell'imputato.

4. Quando è proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato. Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda è stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice (Periodo aggiunto dall'art. 53 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).

4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato (Comma aggiunto dall'art. 53 della legge 16 dicembre 1999, n. 479).

Capo XI - Disposizioni relative al dibattimento

Art. 142. Citazione di testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso (Rubrica così sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. a, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

1. (Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, lett. b, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

2. Quando per le notificazioni dei testimoni, dei periti, degli interpreti, dei consulenti tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice è richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie necessario (Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, lett. c, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

3. L'atto di citazione contiene:

a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato nonché del decreto che ha autorizzato la citazione;

b) le generalità e il domicilio della persona da citare;

c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;

d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 e 226 del codice (Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 2, lett. d, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356);

e) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti dal comma 3 lettere b), c), d), e) nonché l'indicazione dell'imputato.

Art. 143. Rinnovazione della citazione a giudizio.

1. Negli atti preliminari al dibattimento, in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.

Art. 144. Spese e indennità per i testimoni, periti e consulenti tecnici.

(Articolo abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Art. 145. Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti.

1. I testimoni, i periti, i consulenti tecnici e gli interpreti citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza.

2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, può stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

Art. 145-bis. Aule di udienza protette.

(Articolo aggiunto dall'art. 6 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4)

1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il Presidente della Corte d'appello, su proposta del Presidente del Tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'àmbito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al Presidente della Corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile, individuata nel distretto di corte d'appello più vicino.

2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133.

Art. 146. Aula di udienza dibattimentale.

1. Nelle aule di udienza per il dibattimento, i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le parti private siedono a fianco dei propri difensori, salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti.

Art. 146-bis. Partecipazione al dibattimento a distanza.

(Articolo aggiunto dall'art. 2 della legge 7 gennaio 1998, n. 11)

1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi (Alinea così modificato dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438):

a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

c) (Lettera soppressa dall'art. 15 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4).

1-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (Comma aggiunto dall'art. 15 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4).

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

4. E' sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.

Art. 147. Riprese audiovisive dei dibattimenti.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza, se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione.

2. L'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti, testimoni, periti, consulenti tecnici, interpreti e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.

4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'articolo 472 commi 1, 2 e 4 del codice.

Art. 147-bis. Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso.

(Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 2, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare le regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice (Lettera così modificata dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438);

b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, devono essere esaminate le persone indicate nell'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti (Lettera così sostituita dall'art. 8 del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438).

4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dell'articolo 146-bis [disp. att. c.p.p. 146-bis], commi 3, 4 e 6.

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparazione della persona da sottoporre ad esame.

Art. 147-ter. Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia.

(Articolo aggiunto dall'art. 3 della legge 7 gennaio 1998, n. 11)

1. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona nei cui confronti è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ovvero ed altro atto che implica l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo per il tempo necessario al compimento dell'atto.

2. Durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma dell'articolo 473, comma 2, del codice.

3. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile.

Art. 148. Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento.

1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento dei quali il giudice ha disposto la eliminazione a norma dell'articolo 491 comma 4 del codice sono restituiti al pubblico ministero.

Art. 149. Regole da osservare prima dell'esame testimoniale.

1. L'esame del testimone deve avvenire in modo che nel corso della udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti o con i difensori o consulenti tecnici, assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza.

Art. 150. Esame delle parti private.

1. L'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'articolo 503 comma 1 del codice, ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato.

Art. 151. Assunzione di nuove prove.

1. Nel caso previsto dall'articolo 507 del codice, il giudice dispone l'assunzione dei nuovi mezzi di prova secondo l'ordine previsto dall'articolo 496 del codice, se le prove sono state richieste dalle parti.

2. Quando è stato disposto di ufficio l'esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto.

Art. 152. Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento.

1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell'articolo 508 comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell'articolo 225 del codice.

Art. 153. Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile.

1. Agli effetti dell'articolo 541 comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni.

Art. 154. Redazione non immediata dei motivi della sentenza.

1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio.

2. L'estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore.

3. La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale.

4. Il presidente e l'estensore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza.

4-bis. Il Presidente della Corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura (Comma aggiunto dall'art. 4 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4).

Art. 154-bis. Liberazione dell'imputato prosciolto.

(Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 2, della legge 12 dicembre 1992, n. 492)

1. L'imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.

2. L'imputato prosciolto e la persona di cui è comunque disposta l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza accompagnamento. E' vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.

Capo XII - Disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (Rubrica così sostituita dall'art. 213 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Art. 155. Decisione sulla richiesta di incidente probatorio.

(Articolo abrogato dall'art. 54 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)

Art. 156. Opposizione alla richiesta di archiviazione.

(Articolo abrogato dall'art. 54 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)

Art. 157. Ulteriori indagini. Avocazione.

1. Quando emette decreto di archiviazione, il giudice per le indagini preliminari, se rileva l'esigenza di ulteriori indagini, ne informa il procuratore generale presso la corte di appello. Questi, se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini a norma dell'articolo 414 del codice.

2. Quando è accolta la richiesta del procuratore generale, le nuove indagini restano avocate.

Art. 158. Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione.

(Articolo abrogato dall'art. 54 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)

Art. 159. Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a giudizio.

1. Nel decreto di citazione a giudizio sono indicati i procedimenti speciali, e i relativi articoli di legge, che possono trovare applicazione nel caso concreto.

2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'articolo 444, comma 1, del codice (Comma così sostituito dall'art. 55 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)

Art. 160. Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale.

1. Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 [disp. att. c.p.p. 132] comma 2 è proposta al presidente del tribunale (Così modificato dall’art. 214 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51) rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari (1).

2. (Comma abrogato dall'art. 54 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)

Art. 161. Deposito degli atti per il giudizio abbreviato.

(Articolo abrogato dall'art. 54 della legge 16 dicembre 1999, n. 479)

Art. 162. Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale.

1. La delega prevista dall'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è conferita con atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro ed è esibita in dibattimento.

2. Nel caso di giudizio direttissimo, la delega può essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida.

3. Quando si presenta la necessità di prestare il consenso all'applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato ovvero si deve procedere a nuove contestazioni, il pubblico ministero delegato può procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica.

4. Il giudice, nel caso previsto dal comma 3, può sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario (Comma così modificato dall'art. 215 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

Art. 163. Presentazione dell'arrestato per la convalida.

1. Nel caso previsto dall'articolo 558 (Cosi modificato dall’art. 51 della legge 16 dicembre 1999, n. 479) comma 1, la presentazione dell'arrestato al giudice per la convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica con l'atto mediante il quale formula l'imputazione (Comma così modificato dall’art. 216 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51).

2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.

Capo XII-bis - Disposizioni relative alle sezioni distaccate del tribunale

(Capo aggiunto dall’art. 217 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

Art. 163-bis. Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale.

(Articolo aggiunto dall’art. 217 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.

Art. 163-ter. Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata.

(Articolo aggiunto dall’art. 217 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51)

1. Nei casi previsti dall'articolo 461 comma 1 e dall' articolo 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.

Capo XIII - Disposizioni relative alle impugnazioni

Art. 164. Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli.

1. Le parti devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice.

2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale.

3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. (Comma così modificato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.

Art. 165. Annotazione della impugnazione in calce al provvedimento impugnato.

1. Prima della notificazione, l'impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con la indicazione di chi l'ha proposta e della data della proposizione.

2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.

Art. 166. Comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato.

1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l'appello dell'imputato è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell'articolo 595 del codice.

Art. 167. Nuovi motivi della impugnazione già proposta.

1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'articolo 164 commi 2 e 3 [disp. att. c.p.p. 164] e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'articolo 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.

Art. 168. Disposizione di rinvio.

1. Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.

Art. 169. Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione.

1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione è fatta menzione negli avvisi.

2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare agli avvisi.

Art. 169-bis. Sezione della corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilità dei ricorsi.

(Articolo aggiunto dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001, n. 128)

1. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 del codice è predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la corte di cassazione.

Art. 170. Sezioni unite.

1. Le sezioni unite sono convocate con decreto del presidente della corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio è presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.

Art. 171. Questione dedotta nel corso della discussione.

1. Se una questione è dedotta per la prima volta nel corso della discussione, il presidente può concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute.

Art. 172. Restituzione alla sezione di ricorsi già rimessi alle sezioni unite.

1. Nel caso previsto dall'articolo 618 del codice, il presidente della corte di cassazione può restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezione unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato.

2. In nessun caso può essere restituito il ricorso che, dopo una decisione delle sezioni unite, è stato rimesso da una sezione della corte di cassazione con l'enunciazione delle ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale.

Art. 173. Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto.

1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.

Art. 174. Rettifiche e integrazioni alla motivazione.

1. Nel caso previsto dall'articolo 617 comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.

Art. 175. Determinazione del giudice di rinvio.

1. Per determinare ai fini del giudizio di rinvio la corte di appello, la corte di assise di appello, la corte di assise o il tribunale più vicino, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario.

Art. 176. Rilascio dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario.

1. I documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario, a norma dell'articolo 645 del codice, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da imposta di bollo.

Capo XIV - Disposizioni relative ai giurì d'onore

Art. 177. Deferimento del giudizio a un giurì d'onore.

1. Agli effetti dell'articolo 597 del codice penale, la facoltà di deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto s'intende esercitata quando i componenti il giurì hanno accettato la nomina. L'accettazione deve risultare da atto scritto.

2. Nel deferire il giudizio previsto dal comma 1, le parti interessate, se non dichiarano espressamente di rinunciare al diritto al risarcimento e alla riparazione, possono demandare al giurì il relativo accertamento e le conseguenti pronunce in via equitativa.

3. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giurì può essere fatta dal presidente del tribunale.

4. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giurì può essere fatta da associazioni legalmente riconosciute come enti morali. I componenti sono scelti fra le persone iscritte in appositi albi formati dalle stesse associazioni e approvati dal presidente del tribunale.

5. Se vengono a mancare per qualunque causa tutti o alcuni dei componenti il giurì, il presidente del tribunale o le associazioni provvedono alla loro sostituzione.

Art. 178. Componenti del giurì d'onore. Termine per la pronuncia del verdetto.

1. Il giurì d'onore si compone di uno o più membri in numero dispari.

2. Il giurì deve pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi dal giorno dell'accettazione. Il presidente del tribunale per gravi motivi può prorogare questo termine fino ad altri tre mesi.

Art. 179. Procedimento davanti al giurì d'onore.

1. Le sedute del giurì non sono pubbliche.

2. I componenti del giurì sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti compiuti, salvo che per il verdetto.

3. E' vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale.

4. Quando lo ritiene necessario, il giurì può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni.

5. Il giurì, quando è stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4 [disp. att. c.p.p. 177], può chiedere documenti e informazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e compiere altri accertamenti.

Art. 180. Sanzioni pecuniarie.

1. I componenti del giurì che violano gli obblighi stabiliti dall'articolo 178 comma 2 [disp. att. c.p.p. 178] o dall'articolo 179 comma 2 [disp. att. c.p.p. 179] possono essere condannati al pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire cinquecentomila a favore della cassa delle ammende.

2. Nel caso in cui il giurì sia stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 [disp. att. c.p.p. 177] commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da lire venticinquemila a lire duecentocinquantamila a favore della cassa delle ammende.

3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell'articolo 664 del codice.

Capo XV - Disposizioni relative alla esecuzione

Art. 181. Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese.

(Articolo abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Art. 182. Procedura in caso di insolvibilità.

(Articolo abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Art. 183. Richiesta di applicazione di pena accessoria.

1. Quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione se non si è provveduto con la sentenza di condanna.

Art. 184. Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie.

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.

Art. 185. Assunzione delle prove del procedimento di esecuzione.

1. Il giudice, nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666 comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.

Art. 186. Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato.

1. Le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall'articolo 671 comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio.

Art. 187. Determinazione del reato più grave.

1. Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato.

Art. 188. Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 137 [disp. att. c.p.p. 137], nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva o della pena, sempre che quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria. Nel caso di disaccordo del pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta.

Art. 189. Comunicazione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza.

1. Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza che incidono sulla durata della pena, o sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, è comunicato senza ritardo, a cura della cancelleria presso il giudice medesimo, al pubblico ministero competente per l'esecuzione della sentenza di condanna. Le medesime disposizioni si applicano ai provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza.

Art. 190. Prescrizioni per la persona sottoposta a libertà vigilata.

1. Il magistrato di sorveglianza stabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona sottoposta a libertà vigilata a norma dell'articolo 228 del codice penale.

2. Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva che è consegnata all'interessato con obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell'autorità. In caso di irreperibilità, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale.

3. Il vigilato non può, senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, trasferire la propria residenza o dimora in un comune diverso e deve informare gli organi ai quali è stata affidata la vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell'ambito del comune.

4. In caso di trasferimento non autorizzato, di successiva irreperibilità e di altre trasgressioni, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale.

5. Copia delle prescrizioni indicate nel comma 1 è comunicata agli organi e alle persone cui è affidata la vigilanza a norma degli articoli 228 e 232 del codice penale nonché al centro di servizio sociale.

6. La vigilanza è esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi è sottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con la necessaria tranquillità.

Art. 191. Applicazione del divieto di soggiorno.

1. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che applica il divieto di soggiorno in determinati luoghi a norma dell'articolo 233 del codice penale è immediatamente comunicato dalla cancelleria agli organi di pubblica sicurezza dei comuni o delle province cui si riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi predetti fanno rapporto al magistrato di sorveglianza per i provvedimenti conseguenti.

Art. 192. Annotazione del decreto di grazia.

1. Il pubblico ministero competente a norma dell'articolo 681 comma 4 del codice provvede senza ritardo affinché il decreto di grazia sia annotato sull'originale della sentenza o del decreto penale di condanna.

Art. 193. Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna.

1. Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che lo ha emesso. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli 669 e 673 del codice.

Art. 194. Iscrizioni nel casellario giudiziale.

(Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)

Art. 195. Richiesta del certificato spedito per ragioni di elettorato.

(Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)

Art. 196. Iscrizione delle sentenze di applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato.

(Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)

Art. 197. Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall'interessato.

(Articolo abrogato dall'art. 52 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313)

Art. 198. Certificati che possono essere chiesti dall'interessato.

(Articolo abrogato dall'art. 34 del D.L.vo 14 gennaio 1991, n. 12)

Art. 199. Recupero delle spese del procedimento.

(Articolo abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Art. 200. Annotazione delle spese anticipate dall'erario.

(Articolo abrogato dall'art. 299 del D.L.vo 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 299 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115)

Capo XVI - Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere

Art. 201. Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera.

1. Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.

Art. 202. Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero.

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 703 e 717 del codice, il consenso dell'interessato alla estradizione è prestato davanti al presidente della corte di appello nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 701 comma 2. Il verbale è compilato in due originali, uno dei quali è trasmesso senza ritardo, a cura della cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.

Art. 203. Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione.

1. La cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia l'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o l'avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della corte di appello non più soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte di cassazione.

Art. 204. Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero.

1. Le comunicazioni previste dall'articolo 727 comma 3 del codice devono pervenire all'autorità giudiziaria richiedente senza ritardo. Le comunicazioni dell'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell'emissione del decreto previsto dall'articolo 727 comma 2 del codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione.

Art. 204-bis. Comunicazioni all'autorità giudiziaria in tema di rogatoria.

(Articolo aggiunto dall'art. 15 della legge 5 ottobre 2001, n. 367)

1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorità giudiziaria che la invia direttamente all'autorità straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia.

Art. 205. Richiesta del testo di leggi straniere.

1. L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.

Art. 205-bis. Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria.

(Articolo aggiunto dall'art. 16 della legge 5 ottobre 2001, n. 367)

1. Quando è previsto dal codice e da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.

Art. 205-ter. Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero.

(Articolo aggiunto dall'art. 16 della legge 5 ottobre 2001, n. 367)

1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.

2. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilità di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito.

3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove l'atto è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.

4. La detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non dà il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 420-ter del codice.

5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 147-bis.

Capo XVII - Disposizione finale

Art. 206. Regolamento ministeriale.

1. Con decreto del ministro di grazia e giustizia sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:

a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;

b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.

2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 [disp. att. c.p.p. 199] sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunziarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.