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Legge 22 maggio 1975, n. 152 - Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico


Legge 22 maggio 1975, n. 152 (in Gazz. Uff., 24 maggio, n. 136)

  Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.


Art. 1.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 28, l. 28 luglio 1984, n. 398.
Art. 2.
Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742; o sia comunque prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza; parimenti i termini processuali decorrono dalla data in cui l'imputato ed il difensore abbiano dichiarato di rinunziare alla sospensione dell'attività processuale.
Art. 3.
(Omissis) (1).
(1) Articolo da ritenersi soppresso a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (del 1989).
Art. 4.
In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.
Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo che va trasmesso entro quarantott'ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.
Art. 5.
È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro (1).
Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza (2) (3).
(1) Comma modificato dall'articolo 113, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successivamente dall'articolo 10, comma 4-bis, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144.
(2) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533.
(3) La disposizione di cui al presente comma deve ritenersi abrogata in virtù di quanto stabilito dall'art. 230 disp. att. c.p.p.
Art. 6.
Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi.
Le armi da guerra e tipo guerra confiscate debbono essere versate alla competente direzione di artiglieria che ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove non le ritenga utilizzabili da parte delle forze armate.
Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'art. 32, L. 18 aprile 1975, n. 110.
Le munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla competente direzione di artiglieria, per l'utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per l'alienazione nei modi previsti dall'art. 10, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per la distruzione.
Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche alle armi, munizioni e materie esplodenti confiscate in seguito a divieto della relativa detenzione disposto a norma dell'art. 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 7.
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 1, l. 20 giugno 1952, n. 645.
Art. 8.
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce con quattro commi i primi tre commi dell'art. 2, l. 20 giugno 1952, n. 645.
Art. 9.
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il primo comma dell'art. 3, l. 20 giugno 1952, n. 645.
Art. 10.
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 4, l. 20 giugno 1952, n. 645.
Art. 11.
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 5, l. 20 giugno 1952, n. 645.
Art. 12.
(Omissis) (1).
(1) Il primo comma del presente articolo aggiunge l'art. 5-bis alla l. 20 giugno 1952, n. 645. Il secondo comma reca disposizioni ormai superate.
Art. 13.
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il secondo comma dell'art. 6, l. 20 giugno 1952, n. 645.
Art. 14.
(Omissis) (1).
(1) Modifica il primo comma dell'articolo 53 c.p.
Art. 15.
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 648, c.p.
Art. 16.
La prescrizione dei reati previsti dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norme contro la criminalità, nonché dall'articolo 14 della presente legge, rimane sospesa:
a) durante la latitanza dell'imputato e per tutta la durata di essa;
b) durante il tempo necessario per la notifica di ordini o mandati all'imputato che non abbia provveduto alla comunicazione prevista nel terzo comma dell'articolo 171 del codice di procedura penale sino al giorno in cui la notifica sia stata effettuata ovvero sia stato emesso il decreto di irreperibilità di cui all'articolo 170 dello stesso codice;
c) durante il rinvio, chiesto dall'imputato o dal suo difensore, di un atto di istruzione o del dibattimento e per tutto il tempo del rinvio (1).
(1) Vedi art. 160 c.p.
Art. 17.
(Omissis) (1).
(1) Vedi, ora, art. 233 disp. att. c.p.p.
Art. 18.
Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che:
1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale; (1)
2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;
4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1) .
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.
È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati .
Le disposizioni di cui al primo comma, [anche in deroga all' articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55], e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali (2).
(1) Numero modificato dall'art. 7, d.l. 18 ottobre 2001, n. 374.
(2) Comma aggiunto dall'articolo 14 del D.L. 27 luglio 2005, n. 144 e modificato dall' articolo 11 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92.
Art. 19.
Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 , al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente (1).
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.
(1) Comma modificato dall'art. 13, l. 3 agosto 1988, n. 327 e dall' articolo 11 del D.L. 23 maggio 2008 n.92.
Art. 20.
Il procuratore della Repubblica può compiere, sia direttamente sia a mezzo della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie ai fini dell'attuazione dei precedenti articoli 18 e 19 con l'osservanza delle norme stabilite per l'istruzione sommaria (1).
(1) Il riferimento deve ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p. (del 1989).
Art. 21.
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge un comma all'art. 6, l. 27 dicembre 1956, n. 1423.
Art. 22.
Il giudice può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità di essi da parte delle persone indicate negli articoli 18 e 19 agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette.
Il giudice può altresì applicare, nei confronti delle persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.
La sospensione può essere inflitta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.
Art. 23.
Con il provvedimento con cui applica la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni il giudice nomina un curatore speciale scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, [dei procuratori legali,] (1) dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
Al curatore si applicano, in quanto compatibili, disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 88 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituito al tribunale fallimentare il tribunale che ha pronunciato il provvedimento e al giudice delegato un giudice di detto tribunale delegato dal presidente.
Il curatore entro un mese dalla nomina, deve presentare una relazione particolareggiata sui beni della persona socialmente pericolosa, indicandone il preciso ammontare e la provenienza, nonché sul tenore della vita di detta persona e della sua famiglia e su quanto altro può eventualmente interessare anche ai fini di carattere penale.
(1) Il termine "procuratore legale" contenuto nel presente comma si intende sostituito con il termine "avvocato" ex art. 3, l. 24 febbraio 1997, n. 27.
Art. 24.
La persona a cui è stata applicata la sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento.
[Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale] (1).
(1) Vedi, ora, art. 233, disp. att. c.p.p.
Art. 25.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 46, l. 6 marzo 1998, n. 40. Tale abrogazione è stata confermata dall'art. 47, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 26.
(Omissis) (1).
(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p.
Art. 27.
(Omissis) (1).
(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p.
Art. 28.
(Omissis) (1).
(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p.
Art. 29.
(Omissis) (1).
(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p.
Art. 30.
(Omissis) (1).
(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p.
Art. 31.
(Omissis) (1).
(1) Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo c.p.p.
Art. 32.
Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.
Art. 33.
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 167-bis al codice di procedura penale.
Art. 34.
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 369, c.p.p.
Art. 35.
Le disposizioni processuali della presente legge si applicano sino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.
Art. 36.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.