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Massimario



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SENTENZA PENALE

Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza – Ambito di operatività – Modificazione della qualificazione giuridica del fatto in appello – Garanzia del contraddittorio - Contenuto. (C.p.p., articoli 521 e 522).
Il “proceso equo” impone che l’imputato, una volta informato dell’accusa, debba essere messo in grado di discutere in contraddittorio su ogni profilo relativo ai fatti contestati e alla loro qualificazione e ciò anche qualora, come nell’ordinamento italiano, sia riconosciuto al giudice il potere anche d’ufficio di dare al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione originaria. La garanzia del contraddittorio, in questa prospettiva, deve comunque ritenersi assicurata anche qualora una diversa qualificazione del fatto venga effettuata in appello, e l’imputato non abbia avuto modo di preventivamente interloquire sul punto: questo perché p ogni caso assicurata all’imputato la possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione.
Sezione II, sentenza 13 – 23 novembre 2012 n.45795 – Pres. Petti; Rel. Gallo; Pm (conf.) Fodaroni; Ric. parte civile Boccadamo e altro in proc. Tirenna

PENA

Esecuzione penale – Esecuzione delle pene detentive – Sospensione dell’esecuzione – Divieti – Soggetto che già si trovi in stato di custodia cautelare in carcere – Limiti – Misura cautelare per fatto diverso - Inapplicabilità. (C.p.p., articolo 656, comma 9, lettera b)
La sospensione dell’ordine di esecuzione delle pene detentive brevi va disposta anche nei confronti di chi si trovi in stato di custodia cautelare per fatto diverso da quello oggetto della condanna da eseguire.
Sezione I, sentenza 26 settembre – 29 otobre 2012 n. 42154 – Pres. Bardovagni; Rel. Santalucia; Pm (diff.) Galasso; Ric.Bannour.

PUBBLICO MINISTERO

Impugnazione del pubblico ministero – Interesse a impugnare – Necessità – Conseguenze - Fattispecie. (C.p.p., articoli 568, comma 4, e 570).
Se il rappresentante del pubblico ministero, quale parte pubblica del processo, e garante dell’osservanza delle leggi e della pronta e regolare amministrazione della giustizia (articolo 73 dell’ordinamento giudiziario), è in astratto portatore di un interesse a proporre impugnazione ogni volta in cui ravvisi la violazione o l’erronea applicazione di una norma giuridica, tale interesse deve tuttavia pur sempre rivestire, in concreto, come per ogni altra parte processuale, i caratteri dell’attualità e della concretezza: pertanto, per l’ammissibilità dell’impugnazione del pubblico ministero 8articolo 568, comma 4, del C.p.p.), è indispensabile che questa esprima la propria concreta effettività e attualità in quanto sia suscettibile di produrre – a prescindere dall’ortodossia della pronuncia impugnata – la rimozione di un pregiudizio reale. (Da queste premesse, è stata dichiarata inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza che aveva mandato assolto l’imputato dal reato di abuso d’ufficio, già prescritto, onde l’invocato annullamento con rinvio della sentenza mai avrebbe potuto condurre a un giudizio di colpevolezza.
Sezione VI, sentenza 19 - 23 ottobre 2012 n.41391 – Pres. de Roberto; Rel. Paoloni; Pm (diff.) Geraci; Ric. Pg Napoli in proc. Cante e altro

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli – Inadempipento all’obbligo di mantenimento – Rilevanza del solo inadempimento degli obblighi verso i figli. (Legge 8 febbraio 2006 n. 54, articolo 3).
Il disposto dell’articolo 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54, contenente disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, laddove si prevede che «in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1° dicembre 1970 n. 898», determina che la sanzione penale scatta con l’inadempienza, anche parziale, di tali obblighi, come sanciti in sede di separazione ovvero per successivo intervento di revisione dei medesimi, senza la necessità di accertare lo stato di bisogno degli aventi diritto. Peraltro, tale disposizione si applica solo agli obblighi posti a carico del genitore nei confronti dei figli (minorenni o maggiorenni), con esclusione di quelli posti a carico di un coniuge a favore dell’altro.
(Da queste premesse, la Corte, nel rigettare il ricorso avverso la condanna per la violazione degli obblighi contributivi in favore dei figli, ha annullato senza rinvio la sentenza relativamente alla condotta posta in essere nei confronti del coniuge separato).
Sezione VI, sentenza 25 – 27 settembre 2012 n.37363 – Pres.Agrò; Rel.Cortese; Pm (parz. diff.) Scardaccione

FALLIMENTO

Reati fallimentari – Bancarotta – Bancarotta fraudolenta documentale – Bancarotta semplice documentale – Elemento psicologico - Differenze. (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, articoli 216, comma 1, n. 2, e 217, comma 2)
La differenza tra la bancarotta fraudolenta documentale, prevista dall’articolo 216, comma 1, n. 2, della legge fallimentare, e quella semplice, prevista dall’articolo 217, comma 2, della stessa legge, consiste nell’elemento psicologico che, nel primo caso, viene individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell’irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell’imprenditore e, nel secondo caso, dal dolo o indifferentemente dalla colpa, che sono ravvisabili quando l’agente ometta, rispettivamente, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture.
Sezione V, sentenza 23 maggio – 24 luglio 2012 n. 30337 – Pres. Grassi; Rel. Vessichelli; Pm (conf.) Gaeta; Ric. Scaramelli.

REATI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Mancata elusione dolosa di un provvedimento del giudice – Elusione di un provvedimento del giudice civile che prescriva misure cautelari a difesa del credito – Ambito di operatività – Fattispecie in tema di reintegrazione di un lavoratore – Reato - Insussistenza. (C.p., articolo 388, comma 2).
Poiché l’articolo 388, comma 2, del C.p. tutela solo il diritto di credito in senso stretto, non è ravvisabile il reato nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, a seguito dell’ordine di reintegrazione di un lavoratore emesso dal giudice, corrisponda la retribuzione al lavoratore, senza consentirgli lo svolgimento della prestazione lavorativa: questa, infatti, costituisce oggetto non di un diritto, ma di un dovere a carico del lavoratore; mentre, semmai esiste un diritto del lavoratore alla tutela della propria dignità e della propria immagine professionale, che però forma oggetto non di un diritto di credito, ma di un diritto della personalità.
Sezione VI, sentenza 19 giugno- 6 settembre 2012 n.33907 – Pres. de Roberto;; Rel. Di Salvo; Pm (conf.) Scardaccione; Ric.Petroli

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Reati tributari –Confisca per equivalente – Ambito di operatività - «Profitto del reato» - Determinazione. (C.p., articoli 240 e 322-ter; C.p.p., articolo 321, comma 2; legge 24 dicembre 2007 n. 244, articoli 1, comma 143).
In tema di reati tributari, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente prevista dall’articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 va riferito all’ammontare dell’imposta evasa, che costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, in quanto tale, riconducibile alla nozione di «profitto del reato», costituito dal risparmio economico conseguente alla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo; a tal fine, per la quantificazione di questo risparmio deve tenersi conto anche del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all’accertamento del debito tributario.
Sezione III, sentenza 23 ottobre – 23 novembre 2012 n.45849 – Pres. Fiale; Rel. Ramacci; Pm (conf.) Volpe; Ric. Chierico

REATI CONTRO L’INCOLUMITA’ PUBBLICA

Rimozione od omissione dolosa di cautela contro infortuni sul lavoro – Plurioffensività – Conseguenze in punto di costituzione di parte civile del singolo lavoratore. (C.p., articolo 185 e 437; C.p.p., articolo 74)
Il reato di cui all’articolo 437 del C.p. ha natura plurioffensiva in quanto tutela non solo l’incolumità pubblica, ma anche l’incolumità dei singoli lavoratori, conseguendone che anche questi ultimi possono costituirsi parte civile, potendosi infatti astrattamente ipotizzare un danno morale risarcibile facente capo a singoli lavoratori.
Sezione IV, sentenza 12 luglio – 22 ottobre 2012 n. 41184 – Pres. Marzano; Rel. Dovere; Pm. (parz. diff.) Mazzotta.

REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO

Devastazione e saccheggio – Assorbimento di fatti aggressivi in danno delle persone – Esclusione. (C.p., articolo 419)
Il delitto di devastazione di cui all’articolo 419 del C.p. assorbe le condotte di violazione “reale” che aggrediscono beni patrimoniali (quali danneggiamento, furti e altre condotte lesive di interessi patrimoniali) con una intensità e vastità tale da generare un pericolo per l’ordine pubblico; la fattispecie incriminatrice, invece, non assorbe le condotte connotate dall’uso di violenza contro la “persona”, le quali integrano concorrenti fattispecie autonome di reato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto erronea la decisione del tribunale del riesame che aveva ravvisato l’assorbimento nel reato di devastazione di quello di resistenza a pubblico ufficiale).
Sezione I, sentenza 19 giugno – 5 luglio 2012 n. 26144 – Pres. Giordano; Rel. Locatelli; Pm. (diff.) Galasso; Ric. Proc. trib. Roma in proc. Vecchiolla

FISCO E TRIBUTI

Reati tributari – Sequestro finalizzato alla confisca per equivalente – Ambito di operatività – Restituzione delle somme – Rilevanza - Condizioni. (C.p., articoli 240 e 322-ter; legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 1, comma 143; C.p.p. 321, comma 2)
In tema di reati tributari, in caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, prevista dall’articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, la restituzione all’erario del profitto del reato fa venir meno lo scopo perseguito con la confisca e, prima di essa, con il sequestro a essa strumentale, che non possono riguardare le somme che abbiano già formato oggetto di restituzione. Peraltro, l’eventuale remissione in termini concessa dall’amministrazione finanziaria per il pagamento dell’imposta in forma rateale non va venir meno le ragioni del sequestro nel frattempo disposto, ferma restando solo la possibilità di ottenere riduzioni, con la revoca parziale del sequestro, in ragione degli importi di volta in volta versati. Ciò valendo anche nel caso in cui l’accordo transattivo con l’amministrazione finanziaria abbia contemplato il rilascio di garanzia fideiussoria per l’adempimento, trattandosi solo di una garanzia personale di pagamento non equipollente rispetto ai beni in sequestro.
Sezione III, sentenza 16 maggio – 24 luglio 2012 n. 30140 – Pres. De Maio; Rel. Sarno; Pm (conf.) Spinaci; Ric. DE Ferrari.

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